Procedimento monitorio ed inibitoria
Pubblicato il 16/10/19 00:00 [Doc.6701]
di Redazione IL CASO.it


Procedimento monitorio - Opposizione - Definizione con sentenza in rito favorevole all'opponente - Inibitoria - Applicazione dell'art. 373 c.p.c.

Il criterio dell'interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che, anche nelle ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito in rito in senso sfavorevole all'opponente (nelle quali la sentenza che definisce il processo di opposizione certamente non si sostituisce al decreto ingiuntivo opposto), il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l'oggetto dell'inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione.

Questa soluzione è compatibile con l'ipotesi della sentenza di estinzione e di inammissibilità pronunciata in unico grado, ovvero di qualsiasi altra pronuncia che definisce in rito in senso sfavorevole all'impugnante il giudizio di appello: in tal caso, infatti, oggetto dell'inibitoria ex art. 373 c.p.c. sono tanto la sentenza di unico grado, quanto il provvedimento opposto.


Procedimento monitorio - Opposizione - Inibitoria - Ammissibilità - Distinzione

Con riferimento alle istanze di sospensione ex artt. 283 o 373 c.p.c. aventi ad oggetto le sentenze rese a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve effettuare un distinguo fra le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo che ha dato origine al giudizio di opposizione sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione in sede di emissione (art. 642 c.p.c.) o nel corso del giudizio di opposizione (art. 648 c.p.c) e la diversa ipotesi in cui il decreto, non munito di provvisoria esecutività ab origine o in itinere, abbia acquistato tale natura per effetto del rigetto dell'opposizione.

L'inibitoria deve infatti ritenersi ammissibile solo nel secondo caso, in quanto in tale evenienza la esecutività del decreto dipende strettamente e inscindibilmente dalla esecutività della sentenza reiettiva dell'opposizione.


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