Clausola di salvaguardia, contenimento del saggio entro i limiti del tasso soglia antiusura e onere della prova
Pubblicato il 18/10/19 08:53 [Doc.6715]
di Redazione IL CASO.it


Rapporti bancari - Clausola di salvaguardia - Contenimento del saggio entro i limiti del tasso soglia antiusura - Onere della prova a carico della banca

In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia ", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.


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