CIR – Fininvest: risarcimento del danno non patrimoniale
Pubblicato il 10/07/15 20:55 [Doc.672]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 10 luglio 2015 n. 8537 (Pres. est. Nadia Dell’Arciprete)

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO NON PATRIMONIALE DA LESIONE DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO AD UN GIUDIZIO RESO DA UN GIUDICE IMPARZIALE – QUANTIFICAZIONE – CRITERI DI CALCOLO – PARAMETRI CEDU PER IL PROCEDIMENTO IRRAGIONEVOLE - SUSSISTE

La lesione del diritto costituzionalmente garantito ad un giudizio reso da un giudice imparziale è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., facendo necessariamente riferimento alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. L’utilizzo dell' equità deve, tuttavia, evitare di tradursi in ingiustificate disparità di trattamento e deve tendere ad assumere, come riferimento liquidatorio, parametri oggettivi e, se possibile, di portata generale per una serie indeterminata e astratta di casi. Procedendo in questa traccia interpretativa, va rilevato che un giudizio reso da un giudice imparziale costituisce una lesione del più ampio diritto al “giusto processo” che si sostanzia, per l’appunto, nel principio del giudice imparziale. Si tratta, cioè, di una lesione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dell’art. 111 Cost. Ebbene, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , la Legge n. 89/2001, come risultante per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n.35/ 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge n. 64/ 2013 e dal D.L. n.83/ 2012, convertito con modificazioni nella Legge n.134/ 2012, n. 134, prevede espressamente un criterio di “ristoro” del danno da “processo ingiusto”. A tale titolo, infatti, il giudice può liquidare una somma di denaro non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro annuale (art. 2-bis, l. 89 del 2001). Nel caso in esame può, quindi, stimarsi utilizzabile, come metro di misura neutro cui riferirsi nel calcolo del danno, l’importo base di € 1.500,00 (Nel caso di specie, partendo dalla base di euro 1500, il Tribunale ha liquidato, alla fine, euro 75.000 pari ad euro 246.000 a seguito di rivalutazione monetaria e interessi. In merito ai fatti valutati, ha così giudicato: Su detto importo, devono poi essere applicati dei correttivi nel senso della personalizzazione e della aderenza al caso concreto. In primo luogo, nella ipotesi di specie, il processo è risultato ingiusto per la commissione di un reato: il giudice è stato oggetto di scambio corruttivo al fine di manipolare la propria funzione pubblica in aderenza agli interessi egoistici di una delle parti. Ne consegue un primo adattamento, tenendo presente la fattispecie illecita che ha dato origine al danno, sorretta da un coefficiente di partecipazione soggettiva di ampia intensità quale il dolo: si stima necessario pervenire alla somma base di € 15.000,00. Invero la percezione dell’altrui intenzionalità amplifica la sofferenza del danneggiato, il quale apprende che la lesione ai suoi diritti è stata arrecata con il precipuo fine di danneggiarlo; o, comunque, il danno è la conseguenza indiretta che il danneggiante accettava si verificasse. Deve, poi, considerarsi l' efficacia offensiva del delitto: nel caso di specie, per effetto della corruzione, il “giudice parziale” ha rovesciato la “decisione giusta” e offerto un risultato opposto a quello che spettava, secondo Giustizia. Indicativa della situazione di sofferenza del danneggiato è la decisione di non coltivare il giudizio in Cassazione ed accettare la transazione che, come noto, ha provocato un ingente danno patrimoniale: la “fuga” dal sistema pubblico di risoluzione delle controversie, in coincidenza con la sentenza frutto di dolo, mette in risalto la condizione soggettiva della CIR. Un altro elemento che merita positivo apprezzamento è quello relativo alla collocazione storica della vicenda, nel suo complesso. In questo caso, infatti, la sofferenza è stata amplificata dall' ampia risonanza nazionale (e non solo) che la notizia ha avuto a mezzo di tutti i più importanti canali di informazione: il singolo accadimento, diventato fatto di cronaca in cima ad ogni rassegna di stampa, ha assunto una dimensione estesa ed allargata e la visibilità della vicenda a mezzo degli organi di informazione ha funzionato, in un certo senso, come cassa di risonanza dell’illecito, analizzato nei dettagli e nelle sue dinamiche storiche. Ne discende, a parere del Tribunale, un ulteriore adeguamento che porta la somma ad € 75.000,00, somma considerata già equa alla data del fatto illecito).


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