Protezione internazionale: seri motivi umanitari e nozione di vulnerabilità
Pubblicato il 23/10/19 08:35 [Doc.6734]
di Redazione IL CASO.it
Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 - Vulnerabilità - Clausola generale - Paese di transito - possibile rilevanza.
La nozione di vulnerabilità, rilevante ai fini della clausola generale dei « seri motivi umanitari », è specifica alla persona del richiedente e funzionale alla sua accoglienza nel paese di destino. Per il riscontro della sua sussistenza ben possono assumere valore le violenze subite in un Paese di transito (nella specie, la Libia), come pure le condizioni di precarietà e disagio del viaggio compiuto per raggiungere il territorio italiano.
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Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 settembre 2019, n. 23104. Pres. Didone. Rel. Dolmetta.
Svolgimento del processo
1.- Con ordinanza del 29 maggio 2017, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso presentato da S.M., di provenienza maliana (regione (*)), avverso la decisione della Commissione territoriale di Torino di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Proposta impugnazione nei confronti di questa ordinanza, la Corte di Appello di Torino la ha respinta, con sentenza depositata il 17 aprile 2018.
2.- Con riferimento alla materia della protezione sussidiaria, la Corte di Appello ha ritenuto "non credibile e neppure verosimile" il racconto presentato dal richiedente. Comunque - ha aggiunto - si tratta di una vicenda di "natura privatistica che esula completamente dalla tematica delle persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale". Con specifico riferimento all'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. poi, ha rilevato, col supporto di più report, che l'attuale situazione politica e sociale del Mali - e in specie della regione di (*) (di provenienza del richiedente) - non presenta situazioni di conflitto armato o violenza indiscriminata.
Con riferimento alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha rilevato, in modo particolare, che "del tutto inveritiere sono le considerazioni circa il rischio di persecuzioni, in caso di rientro in Libia, atteso che tale Paese non è quello in cui l'appellante dovrebbe essere rimpatriato".
3.- Avverso questa pronuncia ricorre S.M., affidandosi a tre motivi di cassazione.
Il Ministero non ha svolto attività difensive nel presente grado del giudizio.
Motivi della decisione
4.- Il ricorrente censura la Corte di Appello di Torino: (i) col primo motivo, per violazione di legge, assumendo che il giudice si è sottratto al dovere di cooperazione istruttoria, specie con riferimento alla verifica officiosa della situazione attualmente presente nel Mali; (ii) col secondo motivo, per violazione di legge, non avendo il giudice tenuto conto, nella valutazione relativa al riconoscimento della protezione umanitaria, del peculiare vissuto del richiedente nel pase della Libia (permanenza di due anni, con detenzione di cinque mesi in quanto "migrante irregolare" e con successivo imbarco forzato alla volta dell'Italia nell'aprile 2015, con viaggio di fortuna durante il quale più persone sono morte e salvataggio da parte della Marina italiana); (iii) col terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo (consistente nell'avere il giudice trascurato l'esame delle "doglianze difensive" relative al paese di origine e di quello di transito del richiedente).
5.- Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, il Collegio rileva che non può ritenersi corretto l'assunto della Corte territoriale, che intende instaurare una correlazione necessaria tra condizione di vulnerabilità del richiedente e suo Paese di origine. In effetti, quella di vulnerabilità è nozione specifica alla persona del richiedente, come agganciata al proprio vissuto e funzionale alla sua accoglienza nel paese di destino.
Come ha già rilevato la giurisprudenza di questa Corte, con la pronuncia n. 13096 del 15 maggio 2019, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce "misura atipica e residuale" per il caso in cui "debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizione di vulnerabilità": "da valutarsi caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, a incidere sulla vulnerabilità della persona".
Tutto ciò peraltro - come puntualmente avverte la citata pronuncia n. 13096/2019 - a condizione di ritenere tuttora vigente, per le domande di riconoscimento della protezione umanitaria presentate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 (come convertito nella L. n. 132 del 2018), il precedente sistema imperniato sulla norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
6.- La cennata questione di diritto intertemporale è stata rimessa all'esame delle Sezione Unite a seguito dell'ordinanza di rimessione 3 maggio 2019, n. 11749.
In conseguenza di ciò, il Collegio determina di rinviare la presente controversia a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone che la presente controversia sia rinviata a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019.
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