Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio ed esercizio provvisorio
Pubblicato il 30/10/19 07:14 [Doc.6755]
di Redazione IL CASO.it


Nell'ambito del procedimento per liquidazione del patrimonio deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 14 quinquies lett. e) l. n. 2/2012, l'esercizio provvisorio dell'impresa allorquando dalla sua interruzione possa derivare un danno grave ed esclusivamente con riferimento alla prosecuzione dell'ordinaria attività in essere, con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni.

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TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
DECRETO EX ART.14 QUINQUIES legge n. 3/2012
Il Giudice,
pronunciando sul ricorso per la liquidazione del patrimonio proposto dalla Società C. A. S. in liquidazione (C.F.: …) ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la società istante ha sede in R.;
- considerato che la società istante ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 11 e segg. del ricorso, e ciò in ragione della generale contrazione della domanda di mercato che ha interessato, in prevalenza, il settore vivaistico e quello agrituristico;
- ritenuto che la società istante debba ritenersi legittimata ad accedere agli strumenti regolati dalla legge n. 3 del 2012, trattandosi di impresa agricola;
- rilevato che il gestore della crisi ha confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta ed ha attestato la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio;
- rilevato che non emergono atti in frode dei creditori negli ultimi cinque anni;
- rilevato che, ai fini dell'esdebitazione, il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa alle mutevoli condizioni di mercato;
- tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;
- rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b) non rientrando la società istante tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,
- osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co. IX della legge n. 3/2012, avv.to G. T., il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza della società ricorrente, chiarito che la stessa non possiede altri beni oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione, attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale;
- rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio sociale, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte i creditori anche chirografari;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 quinquies lett. e) l. cit., possa essere autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa come specificato in dispositivo atteso che dalla sua interruzione può derivare un danno grave come emerge dal ricorso (v. pag. 32 e 33 del ricorso) specie in considerazione dell'esistenza di scorte vive e di piante destinate alla vendita e ciò, esclusivamente per la prosecuzione dell'ordinaria attività in essere, con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni;
- preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dalla società ricorrente;
- rilevato che l'art. 15 comma VIII l. cit. consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;
p.t.m.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione richiesta da C. A. S. in liquidazione (C.F.: …);
- nomina liquidatore l'avv.to G. T. (C.F.: …) con studio in B., via M., 10;
- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter della legge n. 3/2012;
- dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 41/2019 RGE pendente avanti al Tribunale di Mantova;
- dispone che il liquidatore:
- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni o il loro affitto tramite procedure competitive;
- autorizza la società debitrice ad utilizzare, sotto la responsabilità e la vigilanza del nominato liquidatore, i beni facenti parte del compendio aziendale per l'esercizio provvisorio dell'impresa, esclusivamente per la prosecuzione dell'ordinaria attività in essere, con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni, e ciò fino al 29-2-2020, con obbligo da parte del predetto liquidatore di depositare presso la Cancelleria del Tribunale, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento della gestione e con indicazione circa l'opportunità di continuare l'esercizio;
- dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- dispone che della domanda dei debitori e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito www.entietribunali.it.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla società ricorrente e al liquidatore e dispone che copia del presente decreto sia trasmessa alla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e inserito nel fascicolo n. 41/2019 RGE pendente avanti al Tribunale di Mantova; incarica la cancelleria di provvedere alla annotazione del ricorso e del decreto presso il registro delle imprese.
Mantova, 17 settembre 2019.
Il Giudice
dott. Mauro P. Bernardi


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