Separazione coniugi, contumacia e affidamento esclusivo del minore
Pubblicato il 30/10/19 07:13 [Doc.6756]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Antonella Manisi
Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.
In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal giudice con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art.337 quater c.c., ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Al genitore affidatario in via esclusiva, pertanto, devono essere riservate le scelte sulle questioni di maggior interesse per il figlio - quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola - posto che l'irreperibilità dell'altro genitore renderebbe di fatto impossibile l'adozione condivisa di ogni decisione. Va invece formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità del genitore che si sia sempre occupato con continuità e responsabilità del figlio minore.
L'assenza di ogni rapporto e il disinteresse manifestato dall'altro genitore rispetto all'affidamento del figlio impongono altresì di stabilire che questi potrà vedere il minore soltanto in presenza del genitore affidatario, previo accordo e compatibilmente con le esigenze del minore.
Nei giudizi di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole - tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario - possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti. Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017).
Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130 DPR 115/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018).
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