Affitto d'azienda: niente plafond senza clausola di trasferimento
Pubblicato il 08/11/19 00:00 [Doc.6790]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


4 Novembre 2019
Il locatario non può applicare la sospensione d'imposta e, nell'ipotesi di recessione anticipata, il locatore non può utilizzare la quota maturata dall'affittuario nel periodo di vigenza del rapporto

In materia di Iva, il quarto comma dell'articolo 8 del Dpr n.633/1972 (introdotto dal Dl n. 417/1991) dispone che, affinché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e/o servizi per cessioni all'esportazione senza pagamento dell'imposta (plafond), ai sensi del precedente terzo comma dello stesso articolo, è necessario che detto trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto, e che ne sia "…data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio Iva competente per territorio". Cassazione, pronuncia n. 13998/2019.

In relazione a tale disposizione, con la sentenza in rassegna la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito ai requisiti procedimentali che consentono il trasferimento del plafond Iva dal locatore al locatario nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda e, più in particolare, allorché un ufficio Iva aveva contestato la legittimità dell'utilizzo del plafond in quanto, nel contratto in questione (stipulato nell'anno 2002 e poi anticipatamente risolto in forza di accordo tra le parti nel 2003) non era stata fatta espressa menzione della clausola di trasferimento dello status di esportatore abituale del locatore (e, quindi, del plafond precostituito in capo a esso) in favore del proprio locatario.
A giudizio dell'Amministrazione finanziaria, dalla accennata omessa indicazione nel contratto della suddetta clausola erano derivate sia l'illegittimità degli acquisti in sospensione d'imposta effettuati dall'affittuario nel periodo di vigenza del contratto e sia la successiva inutilizzabilità, da parte dell'affittante successivamente alla restituzione dell'azienda, del plafond maturato in capo all'affittuario nel medesimo periodo di riferimento.

Investiti della questione, nella decisione in commento, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, ritenendo necessario, ai fini del trapasso della suddetta agevolazione, che il contratto di affitto di azienda rechi appunto l'espressa previsione della clausola del trasferimento del plafond da parte del locatore in favore del locatario, così come stabilito dalla suesposta normativa in tema di Iva.
Sotto tale profilo, pertanto, la Corte ha affermato che nel caso in cui (come in quello di specie) la richiesta indicazione sia assente, il passaggio della qualifica di "esportatore abituale" non può ritenersi realizzato; conseguentemente, nella particolare fattispecie dedotta in controversia, devono considerarsi non legittimi gli acquisti posti in essere senza applicazione del tributo dalla società locatrice dell'azienda e destinataria della medesima a seguito della sua anticipata retrocessione, utilizzando il plafond costituitosi in capo alla locataria nel periodo di durata dell'affitto antecedente la accennata restituzione (vedi anche, le sentenze n. 21772/2011, relativa a un analogo caso di affitto d'azienda; ancora, nello stesso senso, sia pure in relazione al diverso contratto di cessione d'azienda, la sentenza n.4158/2016, con la quale è stata appunto esclusa la legittimità del trasferimento del plafond in capo al cessionario in mancanza di una previsione ad hoc nel contratto di cessione dell'azienda, giudicandosi altresì ininfluente, a tali fini, la sua pattuizione tra le parti contraenti in una successiva scrittura privata).

Ricordiamo inoltre che, in relazione a un altro caso di affitto d'azienda con trasferimento del plafond dal locatore al locatario, la stessa Cassazione, con la sentenza n.19366/2018, ha stabilito che la presenza della clausola di trasferimento del plafond nel contratto (diversamente, quindi, da quanto avvenuto nel caso in questione) consente invece di poter considerare l'eventuale omessa comunicazione all'Agenzia delle entrate, anch'essa richiesta dall'articolo 8, quarto comma, del Dpr n. 633/1972 all'inizio citato, alla stregua di una violazione meramente formale (si rammenta che detta comunicazione va effettuata entro i successivi trenta giorni all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello di variazione dati Iva - modello AA9/12 per le persone fisiche, e modello AA7/10 per le persone giuridiche - e compilando l'apposita sezione dedicata al trasferimento del plafond).

Sotto un secondo profilo, infine, nella sentenza in commento i giudici di legittimità hanno altresì ritenuto che, agli effetti della validità del trapasso in favore del locatario del plafond precostituito in capo al locatore, quest'ultimo sia necessariamente tenuto a fornire anche la prova dell'effettivo trasferimento dell'insieme delle posizioni creditorie e debitorie, anche di carattere tributario, formatesi nel corso dell'attività d'impresa da esso svolta per il tramite dell'azienda successivamente data in locazione. In proposito, peraltro, non può non evidenziarsi come la sentenza non sembra tenere conto del fatto che la stessa Agenzia delle entrate, rispondendo a un'interrogazione parlamentare (la n. 5-02385 del 28 gennaio 2010) relativa al più volte citato articolo 8, quarto comma, del Dpr n.633/1972, agli effetti del trasferimento del plafond ha già considerato non rilevante la circostanza che "…nel contratto di affitto sia espressamente indicata la trasmissione in capo all'affittuario di tutti i rapporti con la clientela o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative all'azienda affittata…", ferma restando, peraltro, la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, "…di contestare eventuali profili elusivi connessi all'operazione di affitto di azienda in relazione al trasferimento e all'utilizzo del plafond, specie in situazioni peculiari quali quelle in cui il contratto di affitto dell'azienda non prevede il trasferimento dei rapporti con la clientela".


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME


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