Diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti
Pubblicato il 14/11/19 00:00 [Doc.6794]
di Redazione IL CASO.it


La natura pubblicistica degli enti di sviluppo agrario e la finalità dagli stessi perseguita - consistente nella formazione e nello sviluppo di imprese agrarie a carattere familiare, efficienti e razionalmente organizzate - sono presenti sia nel momento in cui essi procedono all'acquisto delle aziende destinate alla trasformazione, sia successivamente, allorché, attuando la legge, cedono in proprietà le aziende trasformate. Ne consegue che la deroga disposta dall'art. 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al diritto di prelazione in favore dei proprietari di terreni confinanti con quelli "trasformati" (diritto sancito dall'art. 8 della legge stessa) trova applicazione sia nel momento dell'acquisizione dei fondi da parte di detti enti, sia in quello successivo della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in conformità all'enunciato principio, ha respinto la domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria proposta dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante nei confronti dell'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA -, evidenziando che l'art. 14 cit. non prevede tra i beneficiari i proprietari di fondi confinanti, bensì i coltivatori diretti che risultino già insediati sul fondo in qualità di mezzadri, coloni, compartecipanti o di affittuari, singoli o associati in cooperative).


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