Accertamento induttivo o d'ufficio anche con omessa dichiarazione
Pubblicato il 16/11/19 00:00 [Doc.6833]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


13 Novembre 2019
La norma utilizzata dall'Agenzia, ai fini della verifica fiscale è comunque corretta, poiché il Fisco si è trovato in presenza di contabilità inattendibile, in quanto non aggiornata da anni

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio può emettere un "induttivo" puro, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 lettera d) del Dpr n. 600/1973 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e di mancato aggiornamento della contabilità da parte del contribuente. Non rileva il richiamo, da parte dello stesso contribuente, alla diversa norma contenuta nel successivo articolo 41, in quanto non si determina alcun pregiudizio di tipo sostanziale. Infatti, il tipo di accertamento previsto dalle due norme è perfettamente assimilabile, potendo basarsi anche su presunzioni prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 26369 del 17 ottobre 2019, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale
La vicenda parte da alcuni avvisi di accertamento emessi in mancanza di dichiarazioni fiscali, a seguito di accessi mirati attraverso i quali era emersa l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili a partire dal 1998. L'ufficio aveva emesso, per tale motivo, gli atti impositivi alla luce dell'articolo 39, comma 2 lettera d) del Dpr n. 600/1973, applicando all'ammontare dei ricavi ricostruiti attraverso il reperimento di alcune fatture, la percentuale media di redditività del settore.
Sia la Ctp che la Ctr annullavano gli atti impugnati, ritenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittimasse l'ufficio a procedere unicamente ai sensi dell'articolo 41 del medesimo Dpr e non ai sensi del precedente articolo 39, avendo la società istituito le scritture contabili, anche se non le aveva più aggiornate da diversi anni.

Con il successivo ricorso per Cassazione, l'Agenzia delle entrate denunciava violazione di legge, in quanto la Ctr aveva erroneamente ritenuto che non sussistessero i presupposti dell'articolo 39, comma 2, benché fosse pacifico dagli atti di causa, non solo che la contribuente non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, ma anche, attraverso l'accesso mirato e le dichiarazioni del legale rappresentante della società in sede di accesso, che non aveva più aggiornato le scritture e i libri contabili successivamente al 1998, integrando i presupposti di cui alle lettere c) e d) del più volte richiamato articolo 39. Secondo la ricorrente, inoltre, questa tipologia di accertamento non era preclusa dalla presenza anche di dichiarazioni omesse, poiché tale circostanza non poneva alcuna restrizione in ordine alla procedura di accertamento da esperire, tanto più che la metodologia prevista dall'articolo 41 era la stessa di quella relativa alla norma censurata.

L'accertamento induttivo e quello d'ufficio
L'accertamento induttivo costituisce una deroga alle metodologie che precedono, caratterizzata dalla circostanza che l'Agenzia delle entrate può avvalersi di dati e notizie comunque raccolti, ricorrendo anche a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Al fine di contemperare il carattere sostanzialmente sanzionatorio dell'accertamento induttivo, il legislatore ha comunque ritenuto opportuno individuare tassativamente i presupposti in presenza dei quali tale strumento può essere utilizzato: l'ufficio, infatti, deve innanzitutto dimostrare la presenza delle condizioni che consentono il configurarsi dell'inattendibilità della contabilità e successivamente individuare gli elementi che legittimano la pretesa erariale.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 39, secondo comma, del Dpr n. 600/1973, prevede che l'ufficio può determinare il reddito d'impresa con metodo induttivo nelle seguenti ipotesi:
omessa indicazione del reddito d'impresa nella dichiarazione dei redditi
mancanza di una o più scritture contabili obbligatorie o di loro inattendibilità a causa di gravi omissioni o false indicazioni
rifiuto di compilazione e restituzione di un questionario o di un invito a esibire documenti eccetera.

Di contenuto analogo le disposizioni recate dagli articoli 41, del Dpr n. 600/1973, e 55, del Dpr n. 633/1972 in caso di omessa presentazione della dichiarazione, o di dichiarazione nulla, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, che autorizzano l'Agenzia delle entrate a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento, utilizzando metodologie induttive e quindi anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza: a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'ufficio, spetta al contribuente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estensivi della pretesa avanzata dallo stesso.

La pronuncia della Cassazione
Nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia la Cassazione precisa che, dagli atti di causa, nonché dal tenore letterale degli accertamenti impugnati, risultava che gli stessi erano motivati con riguardo alla circostanza che la società, "pur essendo pienamente operativa e pur avendo istituito le scritture contabili ed i libri sociali richiesti dalla normativa vigente…non risulta aver provveduto all'aggiornamento degli stessi ed alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed IVA".
Rientra nel potere dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale (cfr Cassazione, pronuncia n. 2872/2017). Di conseguenza, una doglianza che si limiti a contestare la correttezza formale di un atto impositivo senza denunciare alcun pregiudizio sostanziale, si presenta inammissibile per difetto di interesse e non è idonea a giustificare l'annullamento dell'atto impugnato.

Nel caso in esame, sussistevano astrattamente i presupposti per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41, del Dpr n. 600/1973, ma anche ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettere c) e d), poiché la contribuente aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali, ma aveva pure tralasciato di aggiornare i libri e le scritture contabili, il che rendeva, all'evidenza, inattendibile nel complesso la contabilità, a nulla rilevando che le scritture fossero state inizialmente istituite, quando da sei anni non recavano più alcuna scritturazione. Infatti, l'inattendibilità della contabilità può derivare dalla sua incompletezza, ma anche dalla sua mancata istituzione o dal mancato aggiornamento, trattandosi di situazioni del tutto assimilabili alla luce della lettera e della ratio dell'accertamento induttivo extracontabile.


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