Litispendenza tra opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione
Pubblicato il 19/11/19 00:00 [Doc.6839]
di Redazione IL CASO.it
Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019. Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO.
Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione - Identità dei fatti costitutivi dedotti - Litispendenza o riunione delle cause- Configurabilità - Condizioni
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
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