Opposizione all'esecuzione e omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito
Pubblicato il 18/11/19 00:00 [Doc.6844]
di Redazione IL CASO.it


Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 06)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.- Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Erronea valutazione di identità di fatti costitutivi con precedente opposizione a precetto - Omessa fissazione del termine per promuovere il giudizio di merito - Rimedi - Impugnazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Introduzione del giudizio di merito ad opera della parte interessata - Necessità

Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).


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