Dichiarazione fraudolenta e onere della prova per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.
Pubblicato il 25/11/19 09:00 [Doc.6876]
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Massima Giurisprudenziale - A cura di Fulvio Graziotto - Avvocato in Sanremo (Imperia)
In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva dei costi sostenuti ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi, non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.
La possibilità di detrarre dall'imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.

Decisione: Sentenza n. 36539/2019 Cassazione Penale - Sezione 3

Classificazione: Penale, Tributario

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Massima: In ambito penale tributario, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di dimostrare la corrispondenza effettiva tra i costi sostenuti a titolo di corrispettivo delle prestazioni ricevute e quelli documentati dalle fatture emesse dall'impresa che tali prestazioni non ha reso ricade su chi intende giovarsi della deducibilità di tali costi ai fini delle imposte sul reddito e della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura (e dunque della inesistenza della finalità di evasione di tali imposte), non potendo la pubblica accusa farsi carico di ricostruire l'effettività di tali costi quando non sono nemmeno noti i fornitori della prestazione.
La possibilità di detrarre dall'imponibile i costi documentati dalla fattura emessa per operazioni soggettivamente inesistenti comporta la necessità che il costo documentato sia certo e corrispondente a quello effettivamente sostenuto e che la prestazione descritta sia riferibile materialmente ad altro soggetto identificato.

Osservazioni.
Il ricorso eccepiva l'inesistenza del delitto ex art. 2 di dichiarazione infedele mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti: nel caso specifico, la Corte di appello aveva affermato che le prestazioni erano state eseguite da impresa diversa da quella che aveva emesso le fatture.
Il Collegio precisa che - ai fini del delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, grava sull'imputato dimostrare l'effettività e la corrispondenza dei costi oggettivamente sostenuti, anche se nei confronti di un soggetto diverso da quello che li ha fatturati.
In tale ipotesi, per la deducibilità dei costi, la fattura deve documentare una prestazione oggettivamente esistente, vera e reale, posta in essere, però, da un soggetto diverso dall'emittente; ciò sul rilievo che i costi possono essere detratti in ossequio ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità che informano di sé l'ordinamento tributario.
La Suprema Corte ha ritenuto la non manifesta infondatezza del ricorso ma, stante la prescrizione nel frattempo maturata, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Giurisprudenza rilevante.
Cass. 57534/2018
Cass. 46069/2018
Cass. 30874/2018
Cass. 2039/2018
Cass. 20858/2017
Cass. 28145/2013

Disposizioni rilevanti.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 17-11-2019

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 8
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 8
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

Permalink al Testo Integrale: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74!vig=


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