La Corte Costituzionale ammette la falcidia dell'IVA anche nel Sovraindebitamento
Pubblicato il 30/11/19 09:07 [Doc.6903]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Corte Costituzionale sentenza 29 novembre 2019 n.245.

Anche per l'accordo di composizione della crisi da indebitamento, riservato al debitore non fallibile, cade il divieto di soddisfazione parziale dell'Iva. Con la decisione di ieri, n.245, la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimità dell'articolo 7, comma 1, terzo periodo della legge 3/2012, riguardo le procedurei da sovraindebitamento, per la parte in cui nega la possibilità di falcidiare l'Iva, creando così una disparità di trattamento con le procedure concorsuali maggiori, per le quali è invece possibile la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati tributari, Iva compresa.


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