Nullità del tasso di apertura di credito senza indicazione del tasso effettivo annuo derivante dalla capitalizzazione; usurarietà del tasso ultra-fido sommato alla quota di CMS ultrasoglia annualizzata
Pubblicato il 02/12/19 00:00 [Doc.6905]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Alessandro Stievanin

Nei contratti di apertura di credito successivi alla pubblicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia di Luglio 2003 e che prevedono la capitalizzazione infraannuale degli interessi, la Banca deve indicare espressamente il tasso nominale ed anche il tasso risultante dalla capitalizzazione a pena di nullità della clausola che prevede il tasso per violazione dell'art. 3 Sezione III delle Istruzioni della Banca d'Italia in combinato disposto con l'art. 117 comma 8 Tub

In caso di previsione pattizia della Commissione di massimo scoperto in misura superiore alla Cms usuraria, la percentuale di ultra-soglia va annualizzata e sommata al tasso di interesse, ed al termine di detta operazione va verificato l'eventuale superamento del tasso soglia usura.


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