Pegni mobiliari non possessori: confronto con gli stakeholder
Pubblicato il 20/12/19 00:00 [Doc.6971]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
10 Dicembre 2019
È prevista l'istituzione di un registro informatizzato, tenuto dall'Agenzia delle entrate, per dare pubblicità alla costituzione della garanzia e alle sue vicende
Si è tenuto oggi, 10 dicembre, presso la sala "Mauro Di Cocco" dell'Agenzia un incontro informativo con gli enti e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi più convolti nella regolamentazione della materia, per poter avviare, tra l'altro, un proficuo confronto sugli aspetti procedurali di competenza dell'Agenzia. Sono intervenuti rappresentanti del mondo imprenditoriale e creditizio, degli ordini professionale ed enti istituzionali.
A dare i saluti di benvenuto e l'apertura dei lavori, il vicedirettore capo divisione Servizi, Paolo Savini e il direttore centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, Marco Selleri; si sono succeduti negli interventi di presentazione Luca Conte - Papuzzi e Laura Rossi della direzione centrale Affari legali, Vittorio Lucchese e Valente Grassi della direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.
L'incontro di oggi sul "Registro informatizzato dei pegni mobiliari non possessori" è stato un momento di informazione e di confronto tra l'Agenzia e gli operatori del settore, in vista della prossima emanazione del decreto interministeriale, di concerto fra ministero Economia e Finanze e Giustizia, prevista dall'articolo 1 del Dl n. 59/2016 (decreto banche) che dovrà regolamentare le operazioni da effettuare, gli obblighi a carico di chi li effettua, le relative modalità di accesso nonché i diritti dovuti.
Tale norma, infatti, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto del pegno mobiliare non possessorio, costituito per contratto, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e ha previsto l'istituzione di un apposito registro presso l'Agenzia delle entrate, nel quale va iscritto il pegno ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Il registro dei pegni non possessori, la cui costituzione è stata prevista dal comma 6, articolo 1 del Dl n. 59/2016, sarà unico a livello nazionale, gestito con modalità informatiche e tenuto da un Conservatore incardinato presso un ufficio dell'Agenzia, sotto la vigilanza del ministero della Giustizia.
Il nuovo istituto permette agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire un pegno non possessorio, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per garantire crediti presenti o futuri inerenti al suo stesso esercizio. L'aspetto maggiormente innovativo della nuova forma di garanzia è dato dal fatto che non vi è spossessamento del bene gravato. Infatti, i beni dell'impresa possono costituire una garanzia per ottenere un finanziamento, rimanendo, però, nella disponibilità dell'azienda che, quindi, li può utilizzare. Unica eccezione i beni mobili registrati (ad esempio auto, imbarcazioni, aeromobili) che sono esclusi dall'ambito di applicazione della nuova forma di garanzia. È, invece, possibile utilizzare beni futuri di cui sia determinabile il valore complessivo.
Dopo i saluti introduttivi, Luca Conte - Papuzzi ha esaminato la norma, illustrando i contenuti espressamente previsti dal Dl n. 59/2016 e quelli ipotizzati nell'istituendo Regolamento. Analizzando nello specifico i 14 commi dell'articolo 1 della norma primaria, ha illustrato le caratteristiche del pegno mobiliare, quali il requisito soggettivo, i requisiti dei beni gravati, la forma (obbligatoriamente scritta, altrimenti il contratto è nullo) e il contenuto del contratto costitutivo. Inoltre, nel suo intervento ha evidenziato il regime pubblicitario che, attraverso l'iscrizione nel registro dà il grado alla formalità e l'opponibilità ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali della stessa, il contenuto dell'iscrizione e la sua durata, dieci anni rinnovabile tramite una nuova iscrizione nel registro da effettuare prima della scadenza del decimo anno. I beni mobili costituiti in pegno possono essere: esistenti o futuri, determinati o determinabili.
Luca Conte - Papuzzi passa in rassegna alcuni aspetti della disciplina prefigurata, tra cui la forma e la modalità di presentazione al Conservatore del titolo e della domanda. La domanda di iscrizione deve contenere, secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1, comma 6, Dl n. 59/2016, l'indicazione del creditore, del debitore e, se presente, del terzo datore del pegno, la descrizione del credito garantito (importo massimo garantito, credito presente o futuro), la descrizione del bene o del credito dato in garanzia, la specifica individuazione del bene al cui eventuale acquisto è finalizzato il finanziamento.
Viene specificato nell'incontro che alcuni aspetti della disciplina tecnica e di dettaglio verranno stabiliti con appositi provvedimenti attuativi, ad esempio per la definizione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni gravati dal pegno, le specifiche tecniche per la redazione della domanda ed eventualmente dei titoli e le modalità di versamento dei diritti.
Il successivo intervento di Vittorio Lucchese ha illustrato i flussi del registro pegni e gli aspetti procedurali. Le domande saranno inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso i canali di accesso già in uso nell'Agenzia, Entratel, Fisconline e Sister. In particolare, nel sistema prefigurato il flusso di alimentazione è effettuato secondo il modello dell'adempimento unico telematico e la consultazione del registro avviene attraverso gli stessi canali telematici utilizzati per la trasmissione
Laura Rossi ha approfondito alcune tematiche specifiche e, in particolare, la classificazione delle categorie merceologiche, puntando sulla funzione primaria del registro, quale strumento garante di efficacia, funzionalità e confidenza per la platea degli operatori.
Riprendendo alcuni argomenti trattati dai relatori, il capo divisione Servizi, Paolo Savini, ha posto l'accento sulla differenziazione degli schemi contrattuali esistenti tali per cui nel registro, relativamente alle vicende modificative, è stata prevista una serie di causali non vincolanti e non stringenti.
Al termine dell'evento, gli operatori del settore hanno formulato alcune domande e considerazioni e hanno contribuito, attraverso i loro interventi, a valutare l'impatto del regolamento in corso di emanazione. L'Agenzia si è resa disponibile a ricevere ulteriori contributi e osservazioni, a valle dell'incontro, per continuare un proficuo confronto con le categorie economiche e professionali interessate.
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