Interpretazione dell'art. 1119 c.c. sull'indivisibilità delle parti comuni dell'edificio
Pubblicato il 16/12/19 09:08 [Doc.6983]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 26041 del 15/10/2019
Parti comuni dell'edificio - Indivisibilità - Art. 1119 c.c. come modificato dalla l. n. 220 del 2012 - Interpretazione.
L'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio"; quest'ultimo requisito non è richiesto per la divisione giudiziaria.
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