Presunzione di comunione di autorimesse e locali commerciali situati entro il perimetro dell'edificio condominiale
Pubblicato il 17/12/19 09:31 [Doc.6990]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 23001 del 16/09/2019.

Autorimesse e locali commerciali situati entro il perimetro dell'edificio condominiale - Presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. - Esclusione - Regolamento condominiale - Irrilevanza.

Le autorimesse e i locali commerciali, anche se situati nel perimetro dell'edificio condominiale, non sono inclusi fra le parti comuni elencate nell'art. 1117 c.c., neppure sotto l'aspetto di "parte dell'edificio necessaria all'uso comune". Né, ai fini dell'accertamento della loro appartenenza al condominio, può assumere rilievo il regolamento condominiale di formazione assembleare (o la planimetria ivi riportata), non costituendo esso un titolo di proprietà, ove non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini.


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