Affido temporaneo etero familiare ed interesse esclusivo del minore
Pubblicato il 23/12/19 08:53 [Doc.7017]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 28257 del 04/11/2019
Provvedimenti "de potestate" - Affido temporaneo etero familiare - Interesse esclusivo del minore - Presenza di figure interfamiliari - Rilevanza - Fattispecie.
In materia di affido anche temporaneo dei minori, il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affido minorile. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affido interfamiliare ai nonni).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26110/2018 proposto da:
L.D., I.L., L.A., elettivamente domiciliati in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato M. P., rappresentati e difesi dall'avvocato P. F., giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
Azienda Ulss n. (*) e Procuratore Generale presso Corte Appello di Venezia;
- intimati -
contro
R.L., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato D. C., rappresentata e difesa dall'avvocato L. G., giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 74/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, del 27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal Cons. Laura Scalia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato P. F. che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l'avvocato D. C., con delega, che si è riportato.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 16.7.2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva, d'ufficio, il collocamento dei minori, L.N. (nata il (*)), La.Ni. (nato il (*)) e La.As. (nata il (*)), in ambiente protetto etero-familiare nella ritenuta inadeguatezza delle competenze di genitori, L.D. e R.L., e nonni paterni, L.A. e I.L., e con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli incontri anche in forma protetta.
Su reclamo del padre e dei nonni paterni, la Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, provvedeva alla fissazione del termine di durata del provvedimento impugnato che fissava in quello di diciotto mesi, nel resto confermando il giudizio di inadeguatezza dei genitori: il padre per le violenze perpetrate in pregiudizio della madre alla presenza dei figli e, entrambi, per avere picchiato i minori.
La Corte di merito escludeva altresì la materiale capacità del padre di occuparsi dei figli, svolgendo egli il lavoro di autista, e formulava identico giudizio quanto ai nonni per l'età avanzata, l'atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, il ricorso del nonno a metodi educativi violenti rispetto ad uno dei nipoti e l'atteggiamento fortemente critico della nonna con la madre dei minori.
Ricorrono per la cassazione dell'indicato decreto, nei termini di cui all'art. 111 Cost., L.D., L.A. e I.L.. Resiste con controricorso R.L..
L'Azienda ULSS n. (*) ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia sono rimasti intimati.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della L. n. 183 del 1984, agli artt. 1, 2 e 4, per la mancanza di una "accurata valutazione" da parte della Corte di merito, esito, a sua volta, di un' "accurata istruzione", circa la ritenuta non idoneità dei nonni - facenti parte del cerchio parentale più ristretto, deputato, come tale, allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale - a rendersi affidatari dei minori nonostante costoro fossero già stati designati quali affidatari, ai sensi dell'art. 403 c.c., dal Sindaco del Comune di Gorgo al Monticano nel luglio del medesimo arino.
La nonna avrebbe criticato la madre dei nipoti in una sola occasione. Il nonno solo in qualche occasione avrebbe schiaffeggiato il nipote Ni., perchè maleducato ed indisponente.
I nonni non sarebbero stati sentiti in giudizio nonostante fossero già affidatari dei minori ai sensi dell'art. 403 c.c. e a sostegno del mancato affidamento non era stata disposta c.t.u..
2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 integrato dal rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e dal desiderio dei primi di occuparsi dei minori. Dalla stessa relazione dell'Ulss n. (*) del 5.7.2018 sarebbe emersa la preoccupazione della nonna e la disponibilità, più volte manifestata durante il colloquio, a prendersi cura dei nipoti nel rapporto di confidenza e fiducia con loro instaurato.
Il provvedimento adottato nei termini di cui all'art. 403 c.c. avrebbe affidato i minori ai nonni all'esito di un'istruttoria da cui erano emerse le migliori capacità del padre, in quanto sostenuto da "una rete familiare sufficientemente adeguata", rispetto alla madre.
3. In via preliminare va affermata l'impugnabilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.c., comma 7, del decreto dei giudici di appello che si trovi a confermare, revocare o modificare il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che sia stato emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., nell'attitudine al giudicato rebus sic stantibus di quest'ultimo per il principio reso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite (SU n. 32359 del 13/12/2018) che resta, agli effetti di cui all'art. 374 c.p.c., comma 3, condiviso da questo Collegio nella sua piena apprezzata ragionevolezza.
4. Nel resto.
Vanno congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso venendo per gli stessi in valutazione profili di violazione di legge e di vizio di motivazione diretti a censurare dell'impugnata decisione l'inosservanza del principio cardine cui si ispira la materia dell'affido dei minori, anche ove limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi dell'art. 333 c.p.c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all'interno della famiglia di origine.
Segnatamente, precede ogni altra valutazione il rilievo da riconoscersi alla posizione fatta valere dai familiari dei minori -nella fattispecie in esame, i nonni - rispetto allo strumento dell'affido temporaneo etero-familiare, inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio.
L'affido temporaneo etero-familiare è un intervento "ponte", destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta "famiglia allargata", nell'esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all'allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Alla capacità dell'affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l'esigenza di non allentare - ove l'affido etero-familiare abbia un'apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza - il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico (in senso più ampio, sul ruolo dei nonni nei percorsi di affido e frequentazione dei minori: in tema di adozione vd., Cass. n. 23979 del 24/11/2015; in tema di rapporti con il minore, in genere, ex art. 317-bis c.c., vd., Cass. n. 19780 del 25/07/2018).
5. Deve quindi in materia trovare applicazione il principio per il quale: "Il giudizio e l'eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all'adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori".
6. L'impugnato decreto non ha fatto applicazione dell'indicato principio valorizzando, piuttosto, nel negare l'affido temporaneo ai nonni dei minori, evidenze in fatto che in nessun modo ha posto in valutazione, per saggiarne la resistenza, rispetto al diritto dei minori a crescere ed a permanere nella famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure temporaneamente, i legami con la stessa.
7. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019
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