La Cassazione torna sul trattamento dei creditori postergati nel concordato: è inammissibile la proposta che prevede la loro equiparazione ai chirografari.
Pubblicato il 08/01/20 07:48 [Doc.7047]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cass. 27 dicembre 2019 n.34539 - pres. Didone rel. Fidanzia

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato - Formazione delle classi - Creditori postergati - Trattamento analogo ai creditori chirografari - Inammissibilità - Violazione della regola della postergazione - Sussistenza -

Nel concordato preventivo, se è pur vero che ai creditori postergati può essere attribuito il diritto di voto - avendo gli stessi un interesse giuridicamente rilevante ad esprimere il proprio gradimento o meno sulla proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare - il giudice deve comunque verificare se la creazione di tale classe di votanti possa determinare in concreto una violazione della regola della postergazione, non potendosi derogare al principio del soddisfacimento solo residuale e sempre posposto dei creditori postergati, attraverso una loro sostanziale equiparazione ai chirografari.
Pertanto, non essendo la volontà del legislatore disponibile dalle parti in sede concordataria, la maggioranza dei creditori non può disporre che sia antergato il soddisfacimento dei postergati, dovendo, invece, il loro soddisfacimento essere sempre posposto a quello integrale degli altri creditori chirografari.
E' quindi inammissibile la proposta di concordato prevedente una classe di postergati da soddisfare in percentuale in concomitanza al pagamento degli altri chirografari, essendo in tal modo introdotta una violazione della regola della postergazione, deroga che non è mai ammissibile, neppure nel caso in cui la proposta concordataria ottenga la maggioranza dei voti in ciascuna classe.
(massime non ufficiali)


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