Art. 120 t.u.b.: divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014
Pubblicato il 04/08/15 22:19 [Doc.705]
di Paolo Fiorio, Avvocato
Tribunale Milano, 29 luglio 2015, Monte, Movimento Consumatori vs.Finecobank
Associazioni consumatori â legittimazione ad agire â inibitoria â interessi collettivi â correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (cod. cons. artt. 2, 137, 139, 140; t.u.b. art. 120)
Le associazioni di consumatori iscritte allâelenco di cui allâart. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere lâinibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali lâapplicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrato con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
Divieto di anatocismo â capitalizzazione â conteggio (art. 120 t.u.b)
La modifica dellâart. 120, II comma Tub di cui allâart. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dallâinterpretazione letterale dellâespressione âgli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulterioriâ, in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, esclusivamente sulla sorte capitale.
Divieto di anatocismo â efficacia â deliberazione Cicr (art. 120 t.u.b)
Lâefficacia del divieto di anatocismo sancito allâart. 120 t.u.b. non è subordinata allâapprovazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria.
Divieto di anatocismo â Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000 - Inefficacia (art. 120 t.u.b; Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000)
La modifica dellâart. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che non può ritenersi in vigore ai sensi dellâart. 161, comma 5, t.u.b., norma limitata al regime transitorio conseguente allâentrata in vigore del d.lgs 358/1993.
Divieto di anatocismo â compatibilità diritto comunitario â diritto di stabilimento â libera prestazione dei servizi (art. 120 t.u.b., art. 267 TFUE)
Il divieto di anatocismo sancito allâart. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto (i) la materia non è armonizzata a livello comunitario; (ii) gli Stati Membri possono regolare autonomamente la materia dellâanatocismo; (iii) alla luce della definizione di ârestrizioneâ fornita dalla Corte di Giustizia si deve escludere che la normativa di uno Stato membro comporti una restrizione ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato FUE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o più interessanti dal punto di vista economico. La nozione di ârestrizioneâ ricomprende, infatti, le misure adottate da uno Stato membro che pregiudichino lâaccesso al mercato per le imprese di altri Stati membri, ostacolando in tal modo il commercio intracomunitario.
Azioni inibitorie collettive â Giusti motivi dâurgenza â effettività della tutela (art. 140 cod. cons.)
I giusti motivi dâurgenza cui fa riferimento lâart. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati, alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva, nellâesigenza di prevenire il diffondersi di danni presso un numero indeterminato di consumatori i quali, in mancanza di tutela collettiva, potrebbero rinunciare a chiederne il ristoro, ritenendo antieconomici i costi dellâazione individuale.
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