Liquidazione in sede fallimentare di quota indivisa di immobile abusivo
Pubblicato il 13/01/20 08:43 [Doc.7057]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Maria Genovese
Massima di Franco Benassi

Nel caso in cui sia dichiarato fallito il proprietario di una quota indivisa di un immobile abusivo e il bene non sia comodamente divisibile, la procedura fallimentare potrà dar corso alla liquidazione dell'intero immobile per poi assegnare ai comproprietari la quota del ricavato di loro competenza.

Alla fattispecie è infatti applicabile Il comma V dell'art. 46 del DPR 380/2001 il quale dispone che "le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali".


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