Concorrenza sleale tra agenzie immobiliari sullo stesso affare
Pubblicato il 13/01/20 08:30 [Doc.7059]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell'Avv. Francesco Toschi Vespasiani
Qualora una delle parti intermediate segnali al mediatore di aver già ricevuto un'offerta di acquisto attraverso altra agenzia, ma mediatore affermi che quella prima trattativa deve considerarsi oramai chiusa, ben sapendo però che era stata l'altra agenzia, in precedenza, a segnalare per prima l'immobile e, ciò nonostante, sfruttando la conoscenza che l'acquirente aveva dell'immobile, abbia proseguito l'attività di intermediazione e concluso l'affare, di fatto sottraendo il cliente alla concorrente agenzia, ricorre un comportamento che integra gli estremi della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. (negli stessi termini Appello Milano 20 marzo 2013, in www.ilcaso.it).
In detta ipotesi, il danno risarcibile, deve essere determinato nella misura della metà della provvigione versata per la conclusione dell'affare, in quanto nessuna delle due agenzie aveva l'esclusiva sulla vendita e, quindi, entrambe avrebbero potuto concorrere al raggiungimento dell'obiettivo, in tal caso applicandosi il disposto dell'art. 1758 c.c., secondo cui "se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione". Trattandosi di debito di valore, la somma deve essere rivalutata e maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento della provvigione in favore del secondo mediatore intervenuto, fino al saldo.
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