Negoziazione assistita: gratuità e adempimenti delle Cancellerie
Pubblicato il 05/08/15 21:14 [Doc.707]
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Min. Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile,
Circolare 29 luglio 2015,

ART. 6 D.L. 132 DEL 2014 CONV. IN L. 162 DEL 2014 – CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA - SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO – PROCEDIMENTI INTRODOTTI DINANZI ALL’UFFICIO REQUIRENTE O PROSEGUITI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SU TRASMISSIONE DEGLI ATTI A CURA DEL P.M. – OBBLIGO DI ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI COMODO - SUSSISTE (art. 6, d.l. 132 del 2014).

In materia di convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in attesa della istituzione di uno specifico registro formale, a mezzo di provvedimenti normativi, le segreterie giudiziarie degli uffici interessati, sia requirenti (per la competenza in materia di “nulla osta” e “autorizzazione”) che giudicanti (per l’eventuale fase davanti al Presidente del Tribunale), devono istituire, immediatamente, un «registro di comodo» che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell’accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio).


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