Rimedio impugnatorio in caso di estinzione atipica del processo esecutivo
Pubblicato il 21/01/20 00:00 [Doc.7098]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura della dott.ssa Marika Ruggiero
Avverso i provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura esecutiva, di cui all'art. 187 bis disp. att. c.p.c., l'unico rimedio impugnatorio percorribile è quello della opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., e non il reclamo ex art. 630 c.p.c., ammissibile solo per i provvedimenti di estinzione tipica della procedura esecutiva.
Il rimedio impugnatorio segue alla qualificazione giuridica adottata dal Giudice, seppur errata.
(Nel caso di specie, il Tribunale di Como ha dichiarato inamissibile il reclamo proposto avverso una ordinanza espressamente qualificata espressamente dal giudice dell'esecuzione quale provvedimento di estinzione atipica, ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c.).
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