Impugnazione respinta integralmente o inammissibile/improcedibile: i chiarimenti del Ministero
Pubblicato il 07/08/15 18:20 [Doc.710]
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Min. Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Circolare 6 luglio 2015.

ART. 13 COMMA I-QUATER, D.P.R. 115/2002 INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 228 DEL 2012 – NATURA GIURIDICA – TRIBUTO – SUSSISTE – APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - ESCLUSIONE (art. 13 comma I-quater, D.P.R. 115/2002)
Il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I-quater all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l’obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale “non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile


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