
Revocatoria ordinaria e sequestro conservativo ex art. 2905, co. 2, c.c.
Pubblicato il 22/01/20 07:09 [Doc.7101]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime del Prof. Avv. Marco De Cristofaro
Va negato ogni automatismo tra il fumus boni iuris dell'azione revocatoria e la concessione del sequestro ex art. 2905, co. 2, c.c., occorrendo pur sempre - per la concessione della cautela - quel quid pluris rappresentato dal "pericolo di perdere la garanzia del proprio credito" (art. 671 c.p.c.).
Pur non trovando riscontro normativo la limitazione dell'operatività del sequestro conservativo ex art. 2905, co. 2, c.c. ai soli beni mobili non registrati, per ottenere il sequestro di beni immobili o mobili registrati occorre comunque che il creditore/attore in pauliana - che già riceve tutela adeguata in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale - dimostri l'esistenza di un'ulteriore fonte di pregiudizio non eliminabile con la trascrizione, già di per sé idonea ad impedire che l'ulteriore alienazione del bene da parte del terzo acquirente vanifichi l'esperimento della revocatoria, ossia ad assicurare gli identici effetti che sarebbero ottenuti con il sequestro conservativo.
Là dove abbia dunque provveduto alla avvenuta trascrizione della domanda revocatoria nei registri immobiliari, il ricorrente ha l'onere di sostanziare l'interesse ad ottenere la misura cautelare, e ad ottenere la conseguente nomina di un custode, evidenziando specifiche ed effettive condizioni di incuria od abbandono dell'immobile che ne compromettano le condizioni ed il valore, e che siano tali da motivare l'opportunità della custodia: in difetto di tali allegazioni il ricorso per sequestro conservativo andrà rigettato per carenza di periculum in mora.
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