
Il termine assegnato dal giudice per la mediazione non ha natura perentoria
Pubblicato il 29/01/20 00:00 [Doc.7132]
di Redazione IL CASO.it
Corte d'appello di Firenze, sez. I, 13 gennaio 2020, n. 65, Pres. Sgambati, Cons. Rel. Mariani
Il termine assegnato dal giudice per l'esperimento del procedimento di mediazione non ha natura perentoria.
Il termine di 15 giorni è ordinatorio e non perentorio perché tale non è indicato dalla legge (art. 152 II comma c.p.c.) né la perentorietà si desume dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine, proprio perché quanto rileva non è la instaurazione, ma lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La improcedibilità della azione non può essere dichiarata se non comminata dalla legge. Le ipotesi di improcedibilità sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica.
La improcedibilità è comminata dall'art. 5, comma 2 e comma 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione non per la tardiva (presunta) instaurazione del giudizio.
È l'esperimento del procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della azione davanti al Giudice ordinario e nel caso di specie la mediazione iniziata solo con 15 giorni di ritardo rispetto al termine (ordinatorio) ha avuto regolare sviluppo e si è conclusa.
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