Assegnazione della casa familiare a seguito della separazione dei genitori
Pubblicato il 30/01/20 09:13 [Doc.7145]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018.

Casa familiare - Assegnazione all'ex convivente collocatario dei figli - Presupposti - Allontanamento del genitore dalla casa in epoca antecedente al giudizio in cui è domandata l'assegnazione - Possibile irrilevanza - Fattispecie.

Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore).





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17937-2018 proposto da:
I.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, *, presso lo studio dell'avvocato C.A., rappresentato e difeso dall'avvocato C. P.;
- ricorrente -
contro
C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, *, presso lo dell'avvocato A. A., rappresentato e difesa dall'avvocato V. M.;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 280/16 R.G.V.G. della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.01.2016, C.D. adiva il Tribunale di Enna per chiedere l'affidamento esclusivo della figlia minore M., nata il 16.9.2011 dalla sua relazione con I.F.M., il collocamento della minore presso di sè, la regolamentazione dei tempi di permanenza col padre, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento. L' I., costituitosi, si opponeva alla richiesta di assegnazione della casa familiare, giacchè la madre se ne era allontanata volontariamente nel maggio 2015. Con decreto del 20.10.2016, il Tribunale di Enna disponeva l'affidamento condiviso della figlia, con collocamento presso la madre, regolava i tempi di permanenza presso il padre, determinava l'assegno di mantenimento a suo carico, ma rigettava la richiesta di assegnazione della casa familiare. Il reclamo, proposto in parte qua dalla madre, veniva accolto dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, che, con ordinanza del 30.03.2018, disponeva l'assegnazione della casa familiare alla madre. Per la cassazione del provvedimento, I.F.M. ricorre con tre motivi, ai quali C.D. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1. In via preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del controricorso, che è stato redatto e sottoscritto digitalmente, notificato per via telematica e di cui è stata depositata copia analogica non sottoscritta con firma autografa, insieme alle attestazioni delle ricevute di notifica a mezzo pec, prive dell'attestazione della conformità di cui alla L. n. 54 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter. Al riguardo, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 22438 del 2018, al fine di garantire l'effettività dei mezzi di azione e difesa, e di favorire la decisione di merito, quali principi immanenti nel "giusto processo", hanno, tra l'altro, affermato il principio, secondo cui il deposito di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. In base a tale principio, - che va logicamente applicato nell'ipotesi in cui si discuta della ritualità del deposito di copia informale del controricorso - non essendo stata contestata la conformità dell'atto analogico depositato dalla controricorrente con l'originale ricevuto alla casella pec del ricorrente destinatario il 28.6.2018, alle ore 19:06:13 (essendo stata rilevata la carenza della sottoscrizione autografa dell'atto), il controricorso è, in conclusione, ammissibile.
1.1. Va, invece, dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale allegata alla memoria di parte ricorrente, in quanto l'art. 372 c.p.c. non ammette il deposito di nuovi atti e documenti, salvo che essi riguardino, ma non è questo il caso, la nullità 2. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente, e per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte territoriale, afferma il ricorrente, pur dando atto che la figlia minore aveva vissuto nella casa familiare solo per un anno e che dal mese di maggio 2015 si era trasferita, con la madre, presso l'abitazione dei nonni materni, senza avervi fatto più ritorno per ben tre anni, non ha spiegato quali ragioni l'abbiano indotta ad affermare: che non fosse venuto meno il legame affettivo della minore con la predetta abitazione, che la sistemazione della minore presso i nonni materni avesse carattere necessariamente precario e finalizzato ad affrontare una situazione emergenziale e che fossero sussistenti le ragioni di protezione della minore per disporre l'assegnazione della casa familiare.
2.1. La censura è infondata. Ed infatti, è principio consolidato di questa Corte che il vizio di motivazione meramente apparente ricorre allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Tale caso non ricorre nella specie: la Corte di merito ha, infatti, esposto la ragione principale per la quale ha disposto l'assegnazione della casa familiare alla madre presso cui è collocata la bambina, indicandola nell'esigenza di salvaguardare il prioritario e prevalente interesse della minore di conservazione dell'habitat domestico.
2.2. Non sussiste, neppure, il dedotto contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute nel provvedimento impugnato, emergendo in maniera lampante che la pronuncia della Corte di merito considera non venute meno le esigenze sopra esposte nonostante la permanenza presso i nonni materni.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente formula la stessa censura in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 337-sexies c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene, in particolare, che la Corte territoriale ha assegnato la casa familiare senza considerare che, per decisione unilaterale della C., era venuta meno la stabile abitazione dell'immobile da parte della stessa e della figlia minore, e che, conseguentemente, non sussistevano i presupposti dell'assegnazione della casa familiare, stante la mancanza di collegamento stabile della minore con tale immobile, che non costituiva più il suo habitat domestico.
3.1. Anche questa censura è priva di pregio.
3.2. Va premesso che il volontario allontanamento dalla casa familiare assegnata ad un genitore collocatario della prole minorenne, è circostanza che è in fatto diversa dal caso, qui in esame, in cui l'allontanamento della madre è stato attuato in epoca antecedente la proposizione dello stesso giudizio, rendendo, così, manifesta la crisi della relazione sentimentale tra i genitori, e tanto rende non pertinente la giurisprudenza citata in seno al ricorso, che è relativa al caso della revoca di un provvedimento di assegnazione di un immobile, per il successivo venir meno della sua attitudine a costituire l'habitat della prole. Nella specie, per contro, la madre collocataria non aveva titolo per abitare la casa familiare, di cui ha chiesto l'assegnazione (ricorso del gennaio 2016) a distanza di pochi mesi dal suo allontanamento (maggio 2015), e che le è stata riconosciuta, solo, in esito al reclamo (ordinanza del 30.3.2018). Tale lasso di tempo - che è stato reiteratamente indicato dal ricorrente come indicativo della perdita del legame affettivo della figlia con la predetta abitazione e nell'ambito del quale si collocano gli accessi (tutti antecedenti il provvedimento della Corte nissena, cfr. pag. 2 e 3 memoria) degli agenti di Polizia Municipale attestanti la residenza della controricorrente coi suoi genitori - è, dunque, dipeso dai tempi del processo e non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse della minore.
3.3. Costituisce, poi, principio consolidato, nonchè legislativamente stabilito all'art. 337 sexies c.c. (e prima dall'art. 155-quater c.c.), che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, disposizione che risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di conservare ai figli di genitori separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr., tra le tante Cass. n.14553 del 2011; n. 14348 del 2012; n. 8580 del 2014; n. 11783 del 2016, e vedi pure Corte Cost. 308 del 2008, in ipotesi di revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio).
3.4. Tali principi non sono contestati dal ricorrente, che, anzi, in seno alla memoria, ripercorre la menzionata giurisprudenza allo scopo di rimarcare come il provvedimento di assegnazione adottato dalla Corte distrettuale non sia giustificato, in ragione dell'allontanamento della madre e del lungo tempo trascorso, ma tanto impinge nel merito, tenuto conto che la valutazione circa la sussistenza (e qui della persistenza) di uno stabile legame tra il minore e l'immobile già abito a casa familiare, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente censura, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dal mancato ritorno, neppure saltuario, della figlia presso la casa familiare dalla data di allontanamento volontario della madre. 4.1. Il motivo è infondato: la Corte di merito non solo ha tenuto conto di tale aspetto fattuale (nel computare i tempi di permanenza della bambina nell'immobile) ma è andata oltre, considerando, come giurisprudenza consolidata e normativa di riferimento impongono, il prevalente interesse della minore.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente D.P.R. n. 112 del 2002, ex art. 10, comma 2, va esclusa la sussistenza dell'obbligo del versamento del doppio contributo, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori. Dispone che in caso di diffusione del presente del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018


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