Tribunale di Udine - BPVi in l.c.a., Intesa Sanpaolo e nullità del finanziamento concesso per l'acquisto di azioni proprie.
Pubblicato il 03/02/20 08:30 [Doc.7149]
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Tribunale di Udine, 8 gennaio 2020 - dott. Andrea Zuliani

Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. - Intesa Sanpaolo s.p.a. - Cessione d'azienda - Nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c. - Perimetro dell'attivo ceduto.
Societario - Finanziamento per acquisto di azioni della Banca finanziatrice - Competenza - Sezioni specializzate in materia di impresa.
Societario - Cooperative - Art. 2358 c.c. - Applicazione.
Societario - Cooperative - Finanziamento per acquisto di azioni della Banca finanziatrice - Nullità - Totale.

Ove sia dichiarata la nullità del contratto di finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Vicenza subordinatamente alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni della banca stessa, residua a favore della banca un mero credito per ripetizione di indebito (la somma erogata in esecuzione del contratto nullo) che non rientra nel perimetro dell'attivo ceduto a Intesa Sanpaolo con il contratto di cessione d'azienda del 26.6.2017. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata) [Il principio costituisce un obiter dictum ]

Ove l'oggetto diretto della domanda giudiziale di accertamento non sia la nullità dei contratti di acquisizione delle azioni, bensì la nullità del contratto di finanziamento (con la cui provvista quelle azioni sono state acquistate) cui conseguono le domande di accertamento negativo del credito della banca e di condanna di quest'ultima alla restituzione dell'eventuale eccedenza ricevuta, deve ritenersi sussistere la competenza del giudice ordinario e non già quella del tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

L'art. 2358 c.c. - il quale prevede limiti precisi per le società per azioni in relazione alle operazioni sulle proprie azioni - deve ritenersi applicabile anche alle società cooperative, in forza dell'art. 2519 c.c. che prevede che alle società cooperative si applichino in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, non ravvisandosi infatti elementi che facciano deporre per l'incompatibilità dei limiti di cui all'art. 2358 c.c. con l'esercizio dell'impresa in forma mutualistica. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il contratto di finanziamento concesso dalla Banca Popolare di Vicenza subordinatamente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della banca stessa è totalmente nullo, per violazione dell'art. 2358 c.c., anche se solo una parte dell'importo erogato con il finanziamento è destinata alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni.

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