Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori
Pubblicato il 06/02/20 00:00 [Doc.7164]
di Redazione IL CASO.it


COMUNICATO STAMPA n. 12/20
Lussemburgo, 4 febbraio 2020
Sentenza nella causa C-447/18 UB/Generálny riadite? Sociálnej pois?ovne Bratislava

Costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori una normativa nazionale che limita ai soli cittadini dello Stato membro interessato il diritto di beneficiare di una prestazione istituita a favore di taluni sportivi di alto livello

Nella sentenza Generálny riadite? Sociálnej pois?ovne Bratislava (C-447/18), pronunciata il 18 dicembre 2019, la Corte ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori 1 , che prevede che un lavoratore cittadino di uno Stato membro gode nel territorio degli altri Stati membri degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali, osta a una normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio di una prestazione supplementare versata a taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, nell'ambito di competizioni sportive internazionali, alla condizione che il richiedente abbia la cittadinanza del suddetto Stato membro. Nel caso di specie, a un cittadino ceco (che aveva optato per tale cittadinanza al momento della dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca) residente nel territorio che è oggi quello della Slovacchia, e che aveva ottenuto medaglie d'oro e d'argento ai campionati d'Europa e del mondo di hockey su ghiaccio in qualità di membro della squadra nazionale della Repubblica socialista cecoslovacca, era stato rifiutato il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato la Slovacchia, a causa del fatto che egli non possedeva la cittadinanza slovacca. Al momento dell'adesione della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca all'Unione europea, l'interessato era inoltre impiegato in una scuola primaria e aveva continuato a svolgere tale impiego dopo l'adesione. La Corte ha anzitutto accertato che la prestazione supplementare di cui trattasi è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 2 . Infatti, secondo la Corte, tale prestazione non rientra nella nozione di «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, che stabilisce i settori di sicurezza sociale ai quali si applica il regolamento n. 883/2004. A tale proposito la Corte ha rilevato che la finalità essenziale della prestazione supplementare è quella di ricompensare i suoi beneficiari per i successi da essi ottenuti in ambito sportivo in rappresentanza del loro Paese, il che spiega, da un lato, il finanziamento diretto da parte dello Stato, al di fuori delle fonti di finanziamento del sistema nazionale di previdenza sociale e indipendentemente dai contributi versati dai suoi beneficiari, e, dall'altro, il fatto che essa sia versata soltanto a un numero molto circoscritto di atleti. Essa ha peraltro aggiunto che il versamento della prestazione supplementare non è subordinato al diritto del beneficiario di percepire una pensione di anzianità, ma unicamente a una domanda in tal senso da esso presentata. Inoltre, dopo avere precisato che il lavoratore di cui trattasi, pur non avendo trasferito il suo luogo di residenza, si è trovato, a causa dell'adesione all'Unione dello Stato di cui è cittadino e dello 1 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1). L'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento costituisce una particolare espressione della regola della parità di trattamento sancita all'articolo 45, paragrafo 2, TFUE nel settore specifico della concessione di vantaggi sociali. 2 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1). www.curia.europa.eu Stato nel cui territorio ha fissato la propria residenza, nella situazione di un lavoratore migrante, la Corte ha dichiarato che la prestazione supplementare di cui trattasi nel caso di specie rientra nella nozione di «vantaggio sociale», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. In tale contesto, essa ha accertato che la possibilità per un lavoratore migrante di venire ricompensato, al pari dei lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, per i risultati sportivi eccezionali che egli ha ottenuto rappresentando tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, può contribuire all'integrazione di tale lavoratore nell'ambiente di detto Stato membro e quindi alla realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori. La Corte ha sottolineato che la prestazione supplementare oggetto del procedimento principale non ha soltanto l'effetto di conferire ai suoi beneficiari una sicurezza finanziaria volta, in particolare, a compensare l'assenza di pieno inserimento nel mercato del lavoro durante gli anni dedicati alla pratica di uno sport ad alto livello, ma anche e principalmente di conferire loro un prestigio sociale particolare in ragione dei risultati sportivi che essi hanno conseguito nel contesto di tale rappresentanza. La Corte ha di conseguenza constatato che uno Stato membro che concede siffatta prestazione ai propri lavoratori nazionali non può rifiutarla ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri senza commettere una discriminazione fondata sulla cittadinanza.


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