Crediti per atti conservativi o di espropriazione e permanente efficacia dell'iscrizione ipotecaria successiva alla costituzione di fondo patrimoniale poi revocato
Pubblicato il 06/02/20 08:53 [Doc.7166]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Busto Arsizio, 2 gennaio 2020, ordinanza - Est. Marco Lualdi

Esecuzione - Riparto - Privilegi sopra immobili - Crediti per atti conservativi o di espropriazione - Spese legali creditore procedente per azione revocatoria - Esclusione.

Le spese legali sostenute dal creditore procedente per l'esercizio dell'azione revocatoria il cui accoglimento ha consentito l'avvio della procedura esecutiva immobiliare non sono assistite dal privilegio previsto dall'art. 2770 c.c. concernente i crediti per atti conservativi o di espropriazione (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Esecuzione - Beni oggetto di fondo patrimoniale revocato - Ipoteca giudiziale successiva alla costituzione del fondo - Conservazione efficacia sul ricavato della vendita.

Nell'esecuzione immobiliare promossa dal creditore su beni in precedenza inseriti in un fondo patrimoniale poi oggetto di revoca ex art. 2901 c.c., l'ipoteca giudiziale iscritta da altro creditore dopo la costituzione del fondo poi intervenuto nell'esecuzione conserva la sua efficacia ancorché il creditore ipotecario non abbia a sua volta promosso azione revocatoria o non sia intervenuto in quella promossa da altro creditore, con la conseguenza che in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita esecutiva - essendo venuto meno il vincolo derivante dal fondo patrimoniale - il credito ipotecario va soddisfatto secondo i normali gradi di privilegio o di ipoteca (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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