Effetti della procedura di sovraindebitamento sulle cessioni di crediti futuri
Pubblicato il 08/02/20 00:00 [Doc.7171]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime del Dr. Giovanni Matteucci giovannimatteucci@alice.it
La procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo ef-fetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) si ha anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello sti-pendio.
Per quanto riguarda la durata del piano, anni 7 circa, è opportuno non aderire aprioristicamente ad un criterio predeterminato, bensì considerare l'alternativa migliore per i creditori.
[Nel caso di specie, il sovraindebitato, dipendente pubblico, tra il 2006 ed il 2014, aveva otte-nuto undici prestiti personali (di cui quattro rinnovati con la stessa banca -pagando commis-sioni consistenti- e altri due estinti), un modesto fido per scoperto di conto corrente e due car-te di credito. Un prestito era assistito da cessione del quinto dello stipendio, un altro da delega di pagamento di ulteriore quinto (c.d. "doppio" quinto). Patrimonio aggredibile nullo.]
* * *
TRIBUNALE DI GROSSETO
Rg. VG / 2014
Il Giudice Dr.ssa Claudia Frosini,
in ordine all'istanza di composizione della crisi proposta da Sempronio;
In data 24.5.2014 il ricorrente presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e, a seguito, delle rinunce dei precedenti professionisti, veniva infine nominata la dott.ssa Maria Patrizia Cassisa.
In data 18.6.2018 il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi corredata dall'attestazione di professionalità del professionista incaricato facente funzioni di OCC.
L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.
La presente domanda deve essere giuridicamente qualificata come piano del consumatore.
Ciò posto, venendo all'esame di merito della domanda, il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i propri beni e degli eventuali atti di di-sposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché la composizione del proprio nucleo familiare.
Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.
Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:
il ricorrente presenta un'esposizione debitoria di circa euro 98.870,00;
il nucleo familiare è composto da quattro persone e, in particolare, oltre allo stesso ricorrente, dalla moglie e dalle figlie Julia e Clodia mentre l'altra figlia, Calpurnia, a partire dal 2016, non vi fa più parte;
le spese mensili medie, tenuto conto della situazione di inoccupazione attuale della moglie e dell' attuale composizione del nucleo familiare, ammontano a circa 1.500,00 euro;
trattandosi di dipendente statale, lo stesso può contare su uno stipendio netto mensile fisso di circa 2.439,00 euro (compresi gli straordinari) da cui, appunto, devono essere detratte le spese di sostentamento.
È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essen-zialmente connesse ad esigenze della famiglia (matrimonio, nascita delle tre figlie, plurimi tra-sferimenti per motivi di lavoro), dovendosi a tal fine sottolineare la particolare situazione eco-nomica in cui è venuta a trovarsi la famiglia quando, nel 2012, la moglie è rimasta priva di oc-cupazione lavorativa (essendo alle dipendenze di una società che poi è stata dichiarata fallita) ed una delle figlie, che dapprima lavorava e viveva in famiglia, si è trasferita a partire dal 2016;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente.
Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.
L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizio-ne fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscos-sione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.
La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.
Alla proposta si sono opposti il creditore Banca 5 e Banca 2, contestando entrambi la meritevo-lezza del piano e, quest'ultimo creditore, anche l'impignorabilità del proprio credito stante l' operatività della cessione volontaria del quinto dello stipendio.
Il piano è fattibile, così come attestato dall'o.c.c., non essendovi, in particolare crediti impigno-rabili, nonché crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012. Deve a tal proposito osservarsi, come più volte ritenuto da questo giudice, che le doglianze del creditore Banca 2 in ordine all' asserita intangibilità delle cessioni del quinto dello stipendio rilasciate a fronte dei finanziamenti concessi sono infondate.
Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a per-cepire il relativo rateo mensile di stipendio e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferi-mento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anterior-mente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).
Sul secondo aspetto occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoria-mente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all' integrale presta-zione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).
Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla proce-dura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (ex lege per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e facoltativa per il piano del consumatore) addirittura delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C e art. 12).
Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologa-zione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.
Va altresì rilevato che la sentenza della Cassazione n.551/12 sopra richiamata ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione".
Lo stesso principio deve allora ritenersi applicabile alla procedura di sovraindebitamento e, nella specie, al piano del consumatore, alla luce del disposto di cui all'art.12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano "deve intendersi equiparato all'atto di pignoramen-to", con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi.
Ed infatti la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale si-tuazione debitoria del soggetto interessato al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce dunque a ritenere applicabili le norme previste nel fallimento per ga-rantire la par condicio creditorum, sì che il creditore in favore del quale è stata operata la ces-sione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del con-corso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata. La norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 preve-de invero che "dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
Alla luce di quanto esposto, può dunque conclusivamente affermarsi che sono soggette ad effet-to sospensivo anche le cessioni di crediti a garanzia della restituzione di prestiti, quale quella in esame.
Opinare diversamente, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe del resto vanificare l'efficacia dello strumento previsto dal-la L.3/12, la cui finalità è, come già detto, quella di consentire al debitore di definire la sua glo-bale esposizione debitoria, come si desume dall'art.7 della L.3/12, laddove utilizza l'espressione "il debitore in stato di sovraindebitamento", con evidente riferimento alla sussistenza di una plu-rima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione.
Quanto alla meritevolezza contestata sia dal creditore Banca 2 che Banca 5 deve escludersi, sul-la base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adem-piere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Giova infatti a tal proposito osser-vare che buona parte dell'indebitamento complessivo è stato posto in essere in un momento in cui il debitore poteva ragionevolmente fare affidamento su una capacità reddituale maggiore, considerati infatti gli introiti stipendiali della moglie e della figlia maggiore. Molti dei prestiti contratti precedentemente sono poi stati estinti nel corso del tempo, mentre quello con Banca 2 è attualmente oggetto di cessione del quinto dello stipendio.
Quanto alla durata del piano, invero non particolarmente breve (prevedendosi infatti il pagamen-to di una rata mensile di 600,00 dalla data dell'omologa fino al 2025), giova evidenziare quan-to segue.
Sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti: il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. 3/2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei di-ritti dei consumatori sovraindebitati (Tribunale Catania, 27/4/2016, 17/5/2016, 24/05/2016, 12/07/2016, 15/09/2016, Tribunale Napoli, 18/02/2017, 28/10/2015); il secondo ha inteso inve-ce individuare il limite di siffatta tutela nel principio generale della ragionevole durata del pro-cesso (Tribunale Pistoia 28/02/2014, Tribunale Ravenna 10/03/2017, Tribunale Monza 02/04/2014). Alcuni Tribunali si sono determinati poi per un tempo massimo di 3, 5, 7 anni (Tribunale di Rovigo 13/12/2016, Tribunale di Milano 27/11/2016), prendendo a paramento le indicazioni della Cassazione (n. 8468/ 2012) o l'art. 2 co. 2-bis della legge 89/2001 (legge Pin-to), che qualifica in 6 anni la durata massima delle procedure concorsuali.
Ciò posto, ritiene questo giudice di non poter optare per un'aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti senza tener conto della peculiarità di ogni singola proposta di so-vraindebitamento, considerata comunque l'esigenza di tutelare l'impresa e il consumatore attra-verso strumenti di risoluzione della crisi tali da rendere realmente effettivo lo strumento di tutela ideato dal legislatore. Nella specie deve essere considerato che, pur essendo i tempi dell'odierno non particolarmente contenuti (circa sette anni), l'alternativa per i creditori non sarebbe certa-mente migliore considerato che, per quanto emerge dalla relazione dell'OCC, il patrimonio ag-gredibile del ricorrente è sostanzialmente nullo.
Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.
Le spese dell'O.C.C. saranno liquidate con separato decreto tenuto conto dei parametri di cui al DM 202/2014.
P.Q.M.
Il Giudice
OMOLOGA
Il Piano del Consumatore così come predisposto da Sempronio con l'assistenza dell'O.C.C. dott.ssa Maria Patrizia Cassisa.
DISPONE
1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, eventuali azioni indivi-duali dei creditori;
2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di ac-cesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavo-ro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;
4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo all'inibizione di chiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista inca-ricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 L. 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consulta-zione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sito internet del Tribunale di Grosseto a cura e spese del ricorrente;
8) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.
Si comunichi.
Grosseto, 11.11.2019 Il Giudice, dott.a Claudia Frosini
© Riproduzione Riservata