Presupposti e regime probatorio nell'azione revocatoria ordinaria
Pubblicato il 07/02/20 15:03 [Doc.7174]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, sentenza, 6 febbraio 2020, n. 2643 - Giudice Paola Grimaldi

Azione revocatoria ordinaria - Anteriorità del credito - Fideiussore - Scadenza obbligazione principale - Irrilevanza.

In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento della nascita del credito nei confronti del garantito e non a quello successivo della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Azione revocatoria ordinaria - Diminuzione garanzia patrimoniale - Insufficienza dei beni del debitore - Mera diminuzione dei beni - Irrilevanza.

Nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Azione revocatoria ordinaria - Consapevolezza pregiudizio - Regime probatorio - Presunzioni semplici - Fattispecie.

Nell'azione revocatoria ordinaria la prova circa la consapevolezza che il debitore e il terzo avevano del pregiudizio delle ragioni creditorie può essere fornita tramite presunzioni semplici (nella specie il prezzo della compravendita era stato pagato in parte mediante accollo non liberatorio del mutuo gravante sul bene e per il resto mediante compensazione di un asserito credito vantato nei confronti del venditore dall'acquirente portato da una cambiale della quale era stata prodotta copia solo del fronte anteriore, così rendendo impossibile la verifica della data effettiva del rilascio del titolo) (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata