In tema di concordato, in mancanza di finanza esterna non è possibile destinare le risorse del debitore ai creditori privilegiati di un certo credito se non dopo aver soddisfatto integralmente i creditori con causa di prelazione generale antergata
Pubblicato il 05/09/15 18:13 [Doc.723]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini - 18 giugno 2015 - Pres. Talia est. Rossino
L’allocazione delle risorse provenienti dal patrimonio del debitore non è libera, come sarebbe quella della c.d. finanza esterna che, ove presente, legittima il soddisfacimento in percentuale dei chirografari a prescindere dall’avvenuto integrale soddisfacimento dei privilegiati generali, nel caso in cui questi ultimi non abbiano prospettive di integrale soddisfacimento sulla base del valore di mercato dei beni sui quali il loro privilegio insiste; ciò significa che, in mancanza di apporti esterni al patrimonio del debitore, non è possibile destinare le risorse derivanti da detto patrimonio ai creditori privilegiati di un certo credito se non dopo aver soddisfatto integralmente i creditori con causa di prelazione generale antergata (in tal senso, cfr. Tribunale di Milano 16.3.2013 n.117).


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