COVID-19: Lineee guida del Tribunale di Reggio Emilia
Pubblicato il 25/02/20 08:41 [Doc.7247]
di Redazione IL CASO.it


Si dispone e raccomanda, pertanto, quanto segue:

1) Il personale tutto, compresi i magistrati professionali e onorari, è tenuto ad attenersi alle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute;

2) Le udienze, penali e civili, saranno regolarmente tenute, con l'avvertenza per il foro di autolimitare la presenza in udienza al numero indispensabile, evitando di coinvolgere le parti personalmente ove non espressamente convocate, i praticanti ed i tirocinanti.

3) Il singolo magistrato valuterà l'opportunità di disporre rinvio, eventualmente in via preventiva fuori udienza, dei processi che per numero di parti interessate non consentano il rispetto delle regole igieniche precauzionali.

4) La richiesta di rinvio, o di giustificazione della mancata comparizione, per esigenze di tutela della prole determinata dall'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è equiparata a legittimo impedimento.

5) Si raccomanda all'utenza in genere di limitare l'accesso agli Uffici Giudiziari per esigenze correlate alla celebrazione delle udienze, ovvero al deposito di atti urgenti.

Si dispone che siano affissi negli uffici aperti al pubblico cartelli con preghiera di depositare solo richieste estremamente urgenti.
Si dispone che il presente provvedimento sia affisso in numero sufficiente in Tribunale, presso la Procura della Repubblica, presso l'Ufficio del Giudice di Pace, all'Ufficio NEP, all'ufficio del Magistrato di Sorveglianza.

Si dispone che copia del presente provvedimento sia comunicato alle testate giornalistiche locali ai fini di massima diffusione e conoscenza da parte del territorio.

Dispone la comunicazione ai Magistrati, al Personale Amministrativo, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello, Al Procuratore Generale, al Prefetto di Reggio Emilia e, per quanto di eventuale competenza, ai responsabili delle Forte dell'Ordine.

Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.


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