Ritardo nella protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati: condannata a Grecia
Pubblicato il 29/02/20 00:00 [Doc.7272]
di Redazione IL CASO.it


COMUNICATO STAMPA n. 18/20
Lussemburgo, 27 febbraio 2020
Sentenza nella causa C-298/19 Commissione / Grecia

Per il ritardo nell'attuazione della normativa dell'Unione sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, la Grecia è condannata a pagare una somma forfettaria di 3,5 milioni di euro

La Corte aveva accertato una prima volta tale inadempimento della Grecia con sentenza del 2015 Con sentenza del 23 aprile 20151 , la Corte di giustizia aveva stabilito che, avendo omesso di designare quali zone vulnerabili diverse zone, tra cui quella della pianura della Tessaglia e del fiume Evros (Grecia), caratterizzate dalla presenza di masse di acqua superficiali e sotterranee con concentrazione di nitrati superiori a 50 milligrammi per litro e/o da un fenomeno di eutrofizzazione, e non avendo previsto i programmi di azione relativi a tali zone entro il termine di un anno da detta designazione, la Grecia aveva violato la direttiva sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole2 . Nel controllare l'esecuzione della sentenza del 2015, la Commissione ha osservato che l'adeguamento alle esigenze di cui a questa sentenza non era stato ancora effettuato. In tale contesto, ha deciso di introdurre, in data 11 aprile 2019, un nuovo ricorso per inadempimento contro la Grecia per chiedere alla Corte di condannare detto Stato membro al pagamento di una penalità e di un importo forfettario. Tuttavia, a seguito dell'adozione, da parte della Grecia, il 24 aprile 2019, di un decreto interministeriale, la Commissione ha osservato che essa aveva adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione di detta sentenza e ha deciso di mantenere il suo ricorso unicamente con riguardo alla domanda di versamento di una somma forfettaria. Nella sentenza odierna, la Corte afferma che la Grecia è venuta meno al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del 2015, in quanto, allo scadere del termine fissato dalla Commissione (5 dicembre 2017), detto Stato membro non aveva adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza medesima. Tali misure, infatti, sono state adottate solo in esito all'adozione del decreto interministeriale entrato in vigore il 3 maggio 2019, vale a dire successivamente alla scadenza del termine impartito. La Corte osserva quindi che, non essendo stato adottato alcun programma di azione previsto dalla direttiva entro il termine richiesto, è giustificata la condanna della Grecia al pagamento di una somma forfettaria. Per quanto riguarda il calcolo dell'importo della somma forfettaria, la Corte rileva, anzitutto, quanto alla durata dell'infrazione, che l'inadempimento contestato alla Grecia si è protratto per un periodo significativo, vale a dire più di quattro anni tra la data di pronuncia della sentenza del 2015 e quella dell'entrata in vigore del decreto interministeriale. La Corte ricorda, quindi, quanto alla gravità dell'infrazione, che la tutela dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi essenziali dell'Unione e possiede carattere fondamentale. Il mancato rispetto dell'obbligo risultante dalla direttiva, infatti, rischia di danneggiare l'ambiente e deve essere considerato come particolarmente grave. La Corte sottolinea anche che, quanto agli sforzi compiuti dalla Grecia e riconosciuti dalla Commissione per la designazione delle zone vulnerabili con riguardo ai nitrati, la circostanza invocata dalla Grecia, secondo cui, sino all'adozione del decreto interministeriale, dette zone hanno potuto beneficiare di una protezione sufficiente, non può essere presa in considerazione 1 Sentenza della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Grecia (C-149/14) 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU 1991, L 375, pag. 1). www.curia.europa.eu quale circostanza attenuante. Infine, per quanto riguarda la capacità di pagamento della Grecia, la Corte prende in considerazione la recente evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) di detto Stato membro. Per tutte queste ragioni, in considerazione del rischio che tale inadempimento rappresenta per l'ambiente e la salute umana, la Corte ritiene adeguato condannare la Grecia a pagare una somma forfettaria di 3,5 milioni di euro al fine di prevenire in modo efficace la ripetizione futura di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione. IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
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