Se il concordato prevede la falcidia dei creditori ipotecari, per la parte eccedente il valore del bene ipotecato essi vanno pagati come i chirografari, salva la possibilità di formare differenti classi.
Pubblicato il 15/09/15 15:55 [Doc.729]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 5 agosto 2015 – Pres. e Relatore dr. Pazzi - Nell'ipotesi in cui vi siano creditori ipotecari degradati in chirografo per la parte incapiente, per detta eccedenza la proposta deve prevede il loro soddisfacimento nella medesima misura prevista per il pagamento dei creditori chirografari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 secondo comma l. fall. e 111 terzo comma l. fall., salva la facoltà del debitore di proporre un trattamento differenziato ed un diverso grado di soddisfazione, condizionata alla spiegazione della posizione giuridica e degli interessi economici sottesi alla formazione di diverse classi.


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