Ricomprensione forfettaria delle spese straordinarie nell'assegno di mantenimento
Pubblicato il 11/03/20 09:43 [Doc.7328]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020
Assegno di mantenimento - Spese straordinarie - Nozione - Ricomprensione forfettaria nell'assegno - Esclusione - Fondamento.
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.T., domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. G. G. D. che indica per le comunicazioni e notificazioni relative al processo, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, il suo indirizzo di p.e.c. * e per il caso di non funzionamento della p.e.c. il fax *;
- ricorrente -
nei confronti di:
M.F.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, * presso l'avv. I. R., rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al controricorso, dagli avv.ti S. T. e F. A. che dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche al telefax * e all'indirizzo p.e.c. *;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1821/2017 della Corte di appello di Catania emessa in data 21.9.2017 e depositata in data 11.10.2017 R.G. n. 433/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Bisogni Giacinto.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra C.T. e M.F. M.M. si discute allo stato esclusivamente dell'ammontare dell'assegno in favore del figlio, nato il 28.12.2000 e quindi attualmente maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e convivente con la madre. La Corte di appello lo ha fissato in 1.100 Euro oltre al 70% delle spese straordinarie accogliendo parzialmente il gravame proposto da C.T..
2. Ricorre per cassazione la sig.ra C. deducendo con entrambi i motivi di impugnazione la violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 337 ter c.c. nonchè dell'art. 111 Cost., comma 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Propone controricorso M.F.M.M..
Motivi della decisione
CHE:
4. Il ricorso è inammissibile perchè, quanto al primo motivo, consiste in una mera contestazione della valutazione di merito della Corte di appello che alla luce di una valutazione ponderata dei redditi degli ex coniugi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore del M., delle accresciute esigenze di vita del figlio e dei prevalenti tempi di permanenza del minore presso la madre ha stabilito in Euro 1.100 mensili l'entità dell'assegno di mantenimento gravante sul M. elevando la misura fissata dal Tribunale in 900 Euro mensili e gravando il padre anche del 70% delle spese straordinarie. Va rilevato altresì che nella sua valutazione il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle statuizioni del giudizio di separazione (in sede di giudizio di modifica delle condizioni della separazione l'assegno era stato determinato, nel 2014, dalla Corte di appello di Catania in Euro 1.200 mensili con la previsione della partecipazione ulteriore del M. al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie) nè da un criterio di adeguamento automatico dipendente dall'età e dal miglioramento delle condizioni economiche dei genitori. La fissazione dell'assegno destinato al mantenimento del figlio, operata dal giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio alla luce ovviamente delle circostanze menzionate dalla Corte di appello che attengono in primo luogo alla condizione economica dei genitori ma non sulla base di una mera corrispondenza proporzionale e che prescinda dall'effettiva valutazione delle concrete esigenze di vita del minore. Una valutazione il cui sindacato resta precluso nel giudizio di legittimità se non è basato su una motivazione inesistente o che trascuri fatti decisivi ai fini della attribuzione e quantificazione del diritto. Ipotesi che palesemente non ricorre nel caso in esame.
5. Il secondo motivo è anche esso inammissibile perchè non vi è contrasto fra la statuizione della sentenza impugnata relativa alla definizione delle spese straordinarie contenuta nella motivazione della sentenza impugnata e quella recepita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. n. 9372 del 2012).
6. Va anche richiamata la ordinanza di questa sezione (Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18 settembre 2013) secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del presente giudizio e la presa d'atto in dispositivo dell'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, ai fini dell'imposizione alla ricorrente del versamento, se dovuto, di ulteriore somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020
© Riproduzione Riservata