Cancellazione della società , responsabilità dei soci nei limiti del bilancio finale di liquidazione ed interesse ad agire
Pubblicato il 20/09/15 18:43 [Doc.734]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione Degli Avvocati Vincenzo dâAmbra e Maria Giulia Musardo
Processo civile â Cancellazione della Società â Estinzione della Società â Bilancio finale di Liquidazione â Successione â Interesse ad agire.
Ai sensi dellâart. 2495 cod. civ. le obbligazioni residuanti in capo alla società estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si trasferiscono ai soci, che ne rispondono solo nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Nellâipotesi in cui il limite di responsabilità posto dallâart. 2495 cod. civ. renda evidente lâinutilità dellâazione nei confronti del socio ciò può al limite riflettersi sul requisito dellâinteresse ad agire ma non sulla legittimazione processuale del socio stesso.
Nel caso in cui, a seguito dellâapprovazione del bilancio finale di liquidazione, nessuna attività residua venga ripartita a favore dei soci, la parte attrice che riassume il giudizio nei confronti di questi ultimi risulta carente di interesse ad agire.
Autori massime: Vincenzo dâAmbra - Maria Giulia Musardo
© Riproduzione Riservata