L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
Pubblicato il 27/03/20 00:00 [Doc.7371]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Federico Ioncoli

L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo il ricorrente tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.

Pertanto, la circostanza che il resistente ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dal ricorrente, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, così da invertire l'onere della prova, con la conseguenza che rimane fermo a carico del ricorrente l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione.


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