CSM - Linee guida COVID-19 agg. 27 marzo 2020
Pubblicato il 30/03/20 00:00 [Doc.7402]
di Redazione IL CASO.it


ROMA 27 marzo 2020

OGGETTO: Pratica mini. 186/VV/2020 - Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte.

QUANTO AL CIVILE:
a) di invitare i magistrati a disporre i rinvii delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili sulla rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza COVID 19, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la loro personalizzazione o importazione in consolle;
nonché a valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggiavio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria; • I b) di promuovere per le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell'art, 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, Io svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai.sensi del Gomma 7, lett.
dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA3;
e) di promuovere, altresì, lo svolgimento delle udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle patti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al coinina 7, ,lett. h) dell'art. 83 cit (udienze a c.d. trattazione scritta);
d) per le finalità di cui alle lettere b) e c), di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta; onde favorire la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale si offre in allegato (all. l in calce alla delibera) un protocollo relativo alle udienze civili da remoto (le. f) nonché alle udienze a trattazione scritta (lett. h), redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il ChIF (Consiglio Nazionale Forense), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni o rative. con finalità di o izzazione dell attività giurisdizionali e che non limita in alcnn modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai mai tra e) di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante Putilizzatione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l'applicativo 'Microsoft Team?), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;
f) di invitare i soggetti chiamati ad emettere la "dichiarazione dl urgenza", in relazione ai procedimenti civili "la Cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle pani" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte4, a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle pani, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo;
g) di invitare, comunque, i dirigenti, nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per far fonte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, ad incentivare il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare, ed, altresì, la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.
Segue nell'allegato.


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