Competenza in materia di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario nelle misure di prevenzione
Pubblicato il 01/04/20 08:29 [Doc.7412]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Andrea Palazzolo

Lo speciale procedimento previsto dall'art. 42, comma 7, D.Lvo n. 159/2011, il quale indica la competenza, nell'ambito della medesima giurisdizione civile, della Corte d'Appello Penale in materia di impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario, è applicabile non solo nella fattispecie esplicitamente disciplinata che sia quest'ultimo ad agire, bensì anche nell'ipotesi che lo faccia chiunque altro, tra cui, come nel caso di specie, il prevenuto.

Ciò in ragione della specialità e della posteriorità dell'art. 42, comma 7, D.Lvo n. 159/2011 rispetto all'art. 15 D.Lvo n. 150/2011, disposizione novellatrice dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 entrata in vigore il 6 ottobre 2011. Una diversa soluzione, oltre che porsi in contrasto con i criteri di prevalenza della legge darebbe luogo ad incoerenze sistematiche.


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