I contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso
Pubblicato il 02/04/20 00:00 [Doc.7416]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 36/20
Lussemburgo, 26 marzo 2020
Sentenza nella causa C-66/19 JC / Kreissparkasse Saarlouis

Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso, non è sufficiente che il contratto rinvii ad una norma nazionale, la quale rinvii, a sua volta, ad altre norme nazionali Nel 2012, un consumatore ha sottoscritto, presso un istituto di credito, la Kreissparkasse Saarlouis, un mutuo assistito da garanzie reali per un importo di EUR 100 000, al tasso debitore annuo fisso del 3,61%, fino al 30 novembre 2021.
Segue nell'allegato.


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