Regione Lombardia e COVID-19: altra ordinanza (di modifica)
Pubblicato il 07/04/20 06:47 [Doc.7439]
di Redazione IL CASO.it


ORDINANZA N. 522 Del 06/04/2020
Identificativo Atto n. 1757
PRESIDENZA
Oggetto
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 521 DEL 4 APRILE 2020 RECANTE "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

omissis
ORDINA
Art. 1
(Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521/2020)
All'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell'art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;
2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell'art. 1 i distributori automatici presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell'art. 1 possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;
6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 7 aprile 2020 e sono efficaci fino al 13 aprile 2020.
2. Resta in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dalla presente Ordinanza, quanto previsto dall'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020.
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020, nonché quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020.
4. Resta altresì salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati, quanto previsto dalle misure adottate con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e con l'ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, così come prorogate fino al 13 aprile dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020.
5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, applicate sino al 4 aprile 2020.
6. Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
7. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus - COVID19
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA


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