COVID- 19 e sospensione dell'esecuzione del piano del consumatore
Pubblicato il 17/04/20 17:55 [Doc.7491]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
I debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità e le tempistiche della esecuzione avvalendosi dell'ausilio dell'OCC ex art. 13 comma 4 ter legge n. 3/2012 quando sussiste una causa sopravvenuta non imputabile al debitore (fattispecie in tema di incidenza dell'emergenza sanitaria COVID-19).
Sulla istanza di modifica il giudice designato può decidere, sentito l'OCC, senza necessità di disporre la convocazione dei creditori se, come nel caso in esame, si è chiesta la sospensione del pagamento di alcune rate mensile e cioè si è chiesta una modifica che incide sui tempi dell'adempimento; depone in tal senso quanto previsto dall'art. 9, comma III, del Decreto Liquidità n. 23/2020 applicabile alla fattispecie analogicamente.
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