
Fecondazione eterologa: è inammissibile lâazione disconoscimento proposta dai terzi perché nega la legittimità della pratica
Pubblicato il 13/10/15 10:32 [Doc.752]
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Corte App. Milano, sez. persone minori famiglia, sentenza 23 settembre 2014 - 10 agosto 2015 n. 3397/2015 (Pres., rel. Bianca La Monica)
FIGLIO NATO FUORI DA MATRIMONIO - FECONDAZIONE ETEROLOGA â MINORE NATO A SEGUITO DI PMA ETEROLOGA â INCIDENZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 162 DEL 2014 - AMMISSIBILITÃ DELLâAZIONE DI DISCONOSCIMENTO PROPOSTA DAL TERZO â ESCLUSIONE â INTERPRETAZIONE SECUNDUM CONSTITUTIONEM
In presenza di figli nati fuori da matrimonio a seguito di fecondazione eterologa, in base a un raccordo tra lâarticolo 9 della legge 40/2004, come risultante per effetto della pronuncia costituzionale n. 162 del 2014, e lâarticolo 263 c.c., non residua in capo ai terzi la legittimazione a proporre lâazione di disconoscimento. Nellâattuale contesto normativo, legittimare âchiunque vi abbia interesseâ ad unâazione che ha il suo unico presupposto nella difformità tra la verità risultante dalla dichiarazione di riconoscimento, e la verità sostanziale e obiettiva della filiazione, difformità che è proprio lâessenza della pratica di fecondazione eterologa, comporterebbe la negazione della legittimità della pratica e lâesposizione del figlio nato da fecondazione eterologa alla inesorabile caducazione del suo status. Una diversa interpretazione, inoltre, che riconoscesse la legittimazione attiva a favore di âchiunque vi abbia interesseâ al fine dellâimpugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento, darebbe luogo a sospetti d'illegittimità costituzionale, per non giustificata disparità di trattamento tra il figlio nato fuori dal matrimonio da procreazione medicalmente assistita con tecnica eterologa, esposto allâimpugnazione della veridicità di quel riconoscimento proposta da âchiunque vi abbia interesseâ, rispetto al figlio nato in costanza di matrimonio, pure da procreazione medicalmente assistita con ricorso alla medesima tecnica
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