Dichiarazione d'urgenza della procedura di concordato preventivo
Pubblicato il 27/04/20 15:38 [Doc.7524]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Prof. Stefano Ambrosini
n. 48/18 C.P.
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV FALLIMENTARE Il giudice delegato della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 48/2018, osserva:
1.
Con ricorso depositato il 5.07.2018 'Grandi Lavori Fincosit società per azioni', con sede in Roma, in piazza Fernando De Lucia n. 60/65, C.F. 03120030378, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine, una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Con decreto del 12-13.07.2018 è stato, concesso termine sino al 12.10.2018 -successivamente prorogato, su istanza della medesima proponente, all'11.12.2018- per la presentazione della proposta definitiva o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, designando commissari giudiziali nelle persone degli avv.ti Antonio Maria Leozappa e Marco Antonelli e del dott.
Leonardo Quagliata.
La società ricorrente ha, quindi, depositato, nel termine assegnato, piano e i documenti previsti dalla legge e questo tribunale, con decreto del 28.05.2019, ha dichiarato aperta la procedura concordataria fissando al 2.12.2019 l'adunanza dei creditori.
Con successivo provvedimento del 16.12.2019 reso a seguito di sollecitazione dell'ufficio commissariale l'adunanza ex art. 174 l. fall. è stata differita dapprima al 20.04.2020 e, successivamente, con decreto del 2.04.2020, al 25.05.2020 ore 12,20.
2.
Con istanza depositata il 16.04.2020 la proponente ha chiesto dichiararsi l'urgenza della procedura concordataria e,quindi, confermare la data del 25 maggio 2020 per l'adunanza ex art. 170 l. fall., ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 17/2020, come modificato dall'art. 36 d.l. n. 23/2020.
L'ufficio commissariale, all'uopo sollecitato, ha depositato proprio motivato parere.
3.
Ritiene il decidente che la proposta istanza possa ricevere adesivo riscontro.
Premette che con proprio precedente provvedimento del 2.04.2020 ha disatteso analoga istanza con cui la proponente aveva chiesto, previa declaratoria di urgenza della procedura concordataria, confermarsi al 20.04.2020 l'adunanza ex art. 174 l. fall..
Tale decisione è stata motivatamente supportata rilevando che:
- l'art. 83, comma ,1 del d.l. 17.03.2020 n. 83, nella parte di interesse, aveva imposto, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, prevedendo che laddove il termine fosse stato computato a ritroso e fosse ricaduto, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui avrebbe avuto decorrenza avrebbe dovuto essere differita sì da permetterne l'osservanza;
-che tale previsione avrebbe dovuto riferirsi, di regola, anche alle procedure concorsuali, deponendo in tal senso, oltre che quanto riportato nella relativa relazione di accompagnamento, anche la formulazione sistematica del richiamato disposto che, nell'indicare, al comma 3, le singole tipologie di procedimenti non soggetti al blocco forzoso, tra essi non annoverava anche dette procedure;
-che ciò, inoltre, era in sintonia con la ratio che presidia tale disciplina speciale e che, tenuto conto delle consistenti limitazioni imposte alla libertà di circolazione e spostamento in funzione preventiva della ulteriore diffusione del contagio, aveva, in conseguenza ristretto, quanto al settore della giurisdizione, a quei soli ambiti tematici ritenuti essenziali l'espletamento dei relativi adempimenti procedurali o processuali;
-che l'art. 161, comma 4, l. fall. prevede che la proposta concorrente di concordato possa essere presentata 'non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori' e che tale previsione ricadeva nella portata precettiva del richiamato articolo 83, comma 3, d.l. n. 18/2020 laddove faceva riferimento a termini per il compimento di un adempimento procedurale il cui computo a ritroso muove da una data di udienza;
-che, quindi, il termine entro il quale avrebbe potuto essere ritualmente depositata proposta concorrente di concordato per il cui inoltro 'SPV Project 1907 s.r.l.' aveva formalizzato il proprio intendimento, con riferimento all'adunanza dei creditori fissata al 20 aprile 2020, scadeva il 21 marzo 2020 e, quindi, ricadeva nel periodo di sospensione legale, sicchè il rispetto della richiamata disposizione speciale, da cui conseguiva, in via immediata, il rituale e legittimo espletamento dell'adunanza ex art. 174 l. fall., ne imponeva il differimento di modo da garantire a ciascun interessato, che ne fosse stato legittimato, l'esercizio delle proprie facoltà di intervento, tra cui anche la presentazione di proposta concorrente di concordato;
-che, inoltre, l'istanza della proponente era da considerare tardiva perché depositata il 24.03.2020 con riferimento alla data di adunanza fissata al 20.04.2020 che, proprio in relazione alla tempistica prevista per eventuale inoltro di proposta concorrente dall'art. 163 l. fall. non avrebbe potuto avere rispetto.
4.
Con riferimento all'istanza depositata il 16.04.2020 deve rilevarsi la sopravvenienza di un mutato quadro normativo di riferimento , rispetto a quello vagliato per il decreto del 2.04.2020, che impone, quindi, un differente apprezzamento valutativo.
Il d.l. 8 aprile 2020 n. 23, con la previsione dell'art. 36 ha, in sostanza,ulteriormente prorogato, all'11.05.2020, la disciplina in punto di sospensione delle attività giurisdizionali e dei termini ad esse inerenti, in uno alle relative eccezioni, come prevista dall'art. 83 del d.l. 17.03.2020 n. 18; il medesimo testo legislativo ha poi, introdotto ulteriori specifiche previsioni riferibili alla materia concorsuale e alla risoluzione delle crisi d'impresa prevedendo -all'art. 10- l'improcedibilità dei giudizi volti a dichiarazione di fallimento ovvero di insolvenza introitati dal 9.03 al 30.06.2020, fatta eccezione per le istanze promosse dal pubblico ministero e corredate di adozione di cautele reali e, all'art. 9, ha dettato un articolato sistema di disciplina avente specifica inerenza al campo concordatario e diversificato in riferimento alle differenti fasi -pendenza del termine ex art. 161, comma 6 , l. fall., intervenuta ammissione,attesa di omologa, fase esecutiva- in cui la singola procedura versi di modo da permetterne la legale ed utile prosecuzione.
Da tali disposizioni traspare l'intentio legislatoris di estremo favor per il concordato preventivo che viene, quindi considerato, in una generalizzata situazione estremamente critica quanto al complessivo assetto economico, strumento proficuamente valorizzabile per la prosecuzione di percorsi utili ad evitare la declaratoria di fallimento e la conseguente liquidazione giudiziale oltre che preferibilmente idoneo al soddisfo dei crediti inadempiuti.
Nel mutato contesto determinato dalla emergenza epidemiologica, iniziative e richieste che, poiché comportanti dilungamento dei tempi per la definizione della procedura, nella fisiologia concorsuale sarebbero state non consentite ovvero soggette ad attento e scrupoloso intervento tutorio del tribunale vengono, invece, stimolate e consentite, inquadrandosi quale rimedi utili ad evitare che l'aggravamento della crisi che ha determinato l'abbrivio del percorso concordatario e conseguente a circostanze esogene all'attività imprenditoriale possa determinarne il forzoso arresto e, conseguentemente, veicolare il proponente verso l'alternativa prettamente liquidatoria.
5.
Sulla scorta di tali premesse l'istanza presentata da 'G.L.F.' e volta alla conferma della data del 25.05.2020 per l'adunanza ex art. 174 l. fall. deve ritenersi meritevole di accoglimento.
Come evidenziato al punto 1, rispetto a quanto programmaticamente indicato nel decreto ex art.
163 l. fall. tale data ha già subìto due differimenti (da quella iniziale del 2.12.2019 dapprima al 20.04.2020 e, quindi, al 25.05.2020 ore 12,20) in dipendenza di situazioni non imputabili alla proponente.
Deve, per altro verso, osservarsi che, come pure dinanzi evidenziato, tra le facoltà riconosciute dal richiamato articolo 9, commi 2 e 3 d.l. n. 23/2020 rientra anche la possibilità di presentazione di nuova proposta e piano concordatario ovvero di differimento dei termini di adempimento originariamente previsti.
Se, pertanto, nel novellato sistema legislativo di disciplina, la sfera di interessi che si correlano alla singola procedura si ritiene non venga vulnerata o possa essere comunque pregiudicata da iniziative che avrebbero l'effetto di modificare, sia quanto a contenuto che quanto alla sola tempistica, la domanda concordataria, la medesima conclusione, a maggior ragione, deve valere per il caso in cui la proponente chieda che venga data attuazione alla propria richiesta di composizione della crisi di impresa che ha già positivamente superato il vaglio giudiziale di ammissibilità, elidendo situazioni di incertezza del relativo assetto attuativo.
In tale prospettiva argomentativa può, quindi, ritenersi, nel caso di specie, che l'eventuale ulteriore differimento dell'adunanza ex art. 174 l. fall. possa comportare grave pregiudizio alla proponente così come ai creditori ad essa direttamente interessati attesa la sua incidenza su di un programma operativo, come delineato nel piano, finalizzato al ripianamento della debitoria per effetto anche di indiretta continuità aziendale la cui concreta fattibilità poggia anche sul rispetto di un delineato ambito prospettico temporale.
Sotto tale profilo deve, peraltro, rilevarsi che, allo stato, non può ritenersi che la decretazione d'urgenza che ha imposto il necessario rinvio della data di adunanza fissata al 20.04.2020 abbia termine con il d.l. n. 23/2020 se solo si considera che trattasi di legislazione determinata da un sotteso fenomeno epidemiologico di cui non né stata ancora esaurientemente sondata ed accertata l'effettiva portata e la cui perduranza potrebbe imporre la reiterazione di disposizioni di analogo contenuto limitativo quanto all'esercizio delle attività giurisdizionali.
6.
In positivo recepimento dell'istanza in esame deve, quindi, intervenire dichiarazione di urgenza della presente procedura concordataria sia perché motivatamente supportata dalle ragioni dinanzi evidenziate sia perché presupposto necessario affinchè l'adunanza dei creditori si possa tenere nella programmata data del 25.05.2020 atteso che, elidendo la sospensione legale dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, consente, recte impone il rispetto dei tempi procedurali previsti per il suo regolare svolgimento, tra essi la eventuale presentazione di proposta concorrente ex art. 163 comma 4 l. fall..
P.Q.M.
letto l'art. 83, comma 3, d.l. 17.03.2020 n. 83 dichiara l'urgenza della procedura di concordato preventivo iscritta al n. 48/2018 e proposta da 'Grandi Lavori Fincosit società per azioni';
conferma, in conseguenza, alla data del 25.05.2020 ore 12,20 l'adunanza dei creditori ex art. 174 l.
fall.;
riserva, in considerazione anche dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti normativi di relativa disciplina, l'indicazione delle modalità attraverso cui l'adunanza verrà tenuta;
dispone l' immediata comunicazione del presente provvedimento da parte della cancelleria all'ufficio commissariale e alla proponente e da parte dei commissari giudiziali a tutti i creditori.
Roma, 20.04.2020 Il g.d.
dott. Claudio Tedeschi
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