Controlli costanti su rischio epidemiologico e infiltrazioni criminose
Pubblicato il 29/04/20 00:00 [Doc.7527]
di Fondazione Nazionale dei Commercialisti


CORONAVIRUS: COMMERCIALISTI, ORGANISMI DI VIGILANZA DELLE IMPRESE IN PRIMA LINEA NELL'EMERGENZA

Documento del Consiglio e della Fondazione nazionale della categoria. Controlli costanti su rischio epidemiologico e infiltrazioni criminose

Roma, 27 aprile 2020 - La pandemia in atto impone una riflessione sui rischi attualmente gravanti sulle imprese esposte, da un lato, ad evidenti problemi di natura sanitaria, e, dall'altro, ai possibili fenomeni di organizzazione criminale. Sul tema, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria", nel quale forniscono alcune indicazioni operative ai Commercialisti componenti di organismi di vigilanza che, nelle imprese dotate di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono tenuti a monitorarne la corretta attuazione e il loro stato di aggiornamento.

Nelle imprese che hanno adottato un modello organizzativo la vigilanza sui protocolli si fa, infatti, più serrata e i rischi devono essere costantemente monitorati: non solo quello epidemiologico, che evidentemente è il più rilevante in questa fase, ma anche quello di infiltrazione criminosa. Nel documento dei commercialisti si sottolinea che in tale fase diviene ancor più pregnante il ruolo dell'Organismo di vigilanza, chiamato a monitorare costantemente l'osservanza dei protocolli preventivi (in primis quelli di sicurezza sanitaria) da parte delle imprese e a comunicare agli amministratori le eventuali criticità riscontrate, sollecitandone il tempestivo intervento.

Il documento individua sinteticamente i principali "rischi 231" connessi all'emergenza sanitaria e fornisce ai professionisti e agli organi societari una check-list esemplificativa delle attività di vigilanza che si rendono opportune in questa fase. Il tutto tenendo ben presente la circostanza che, non essendo munito di poteri di intervento, l'Organismo di vigilanza non potrà in alcun modo essere chiamato a rispondere in caso di omessa adozione da parte dell'impresa delle misure suggerite.


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