Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa - Le disposizioni del Tribunale di Bari
Pubblicato il 05/05/20 08:37 [Doc.7553]
di Redazione IL CASO.it


A cura dell'Avv. Giuseppe Caramia

Ai sensi dell'art. 54 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 29 aprile 2020, n.27, devono in linea generale considerarsi sospese, per il tempo indicato dalla legge, tutte le attivita? facenti capo agli Organi della procedura (G.E. e Ausiliari) funzionali a realizzare l'effetto espropriativo, ossia tutte quelle che precedono la definitivita? del trasferimento dell'immobile che sia utilizzato dal debitore quale abitazione principale.
Sono inclusi nella sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attivita? aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all'espropriazione forzata, quali:
- la stima;
- la conversione del pignoramento;
- l'assegnazione e la vendita (in essa ricomprendendosi: gli accessi all'immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicita? legale, che, ove gia? compiuti anteriormente all'inizio della sospensione, devono intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall'espletamento dell'asta; l'emissione del decreto di trasferimento; il versamento del saldo prezzo);
- la liberazione dell'immobile ordinata dal G.E.

Sono esclusi dalla sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attivita? privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all'espropriazione forzata, quali:
- la custodia giudiziaria dell'immobile pignorato;
- la presentazione da parte degli Ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell'inizio della sospensione nonche? i relativi provvedimenti del GE;
- il compimento da parte del Professionista delegato delle formalita? relative al decreto di trasferimento gia? emesso;
- la formazione, l'approvazione e l'attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento.


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