Protocollo per le udienze civili emergenza Covid-19 - Tribunale di Milano
Pubblicato il 07/05/20 08:13 [Doc.7566]
di Redazione IL CASO.it
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
I. La scelta delle specifiche modalità di trattazione delle udienze è riservata alla decisione del giudice della causa, anche in relazione alla natura e alle specificità della stessa, tenuto conto altresì delle linee guida del Presidente del Tribunale;
2. Il giudice può revocare l'udienza ex art. 184 c.p.c. con conseguente pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova da parte del giudice e fissazione dell'udienza di prosecuzione, salvo che ritenga di provocare il contraddittorio sulla terza memoria, anche su istanza motivata di una delle parti;
3. Nei processi esecutivi in cui il debitore non è costituito, il giudice dell'esecuzione celebrerà udienza ai sensi della lettera f) o della lettera h) in Tribunale per il caso in cui il debitore compaia personalmente o vi siano interventi il giorno dell'udienza, mentre le parti costituite non compariranno fisicamente; nel caso di intervento o di comparizione del debitore che necessiti di instaurazione del contraddittorio, il giudice rinvierà ad altra udienza;
Titolo II
UDIENZE CIVILI TRAMITE UDIENZA DA REMOTO
Capo I
Attività preliminari all'udienza L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".
I. Prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al consulente tecnico di ufficio e al pubblico ministero, se è prevista la loro partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di videocollegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
3. 11 giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, ricalendarizzando gli orari delle singole cause, anche eventualmente in orari pomeridiani;
4. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".
5. Per la migliore riuscita della udienza in videoconferenza da remoto è opportuno per il difensore -ricevuto il link- scaricare tempestivamente il software ivi indicato, creare l'utente e poi collegarsi per l'udienza con un dispositivo hardware idoneo al suo supporto ed alla videoripresa da remoto; è importante da parte di tutti dotarsi di una connessione stabile e veloce che ne consenta l'utilizzo.
6. Fino al 30.6.2020 salvo ulteriori proroghe, i procuratori delle parti inviano almeno tre giorni prima dell'udienza una email all'indirizzo giustizia del giudice indicando sia l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) sia un indirizzo di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) ed un recapito telefonico cui possano essere prontamente ed agevolmente contattati durante l'udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell'applicativo.
a. Con la medesima nota, i procuratori indicano gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) ed il recapito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partecipazione all'udienza.
7. Alla ripresa dell'ordinario funzionamento delle cancellerie, che sarà comunicato sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano, i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo telematico le note di cui al punto 6.
8, Ove possibile, nella medesima nota i difensori comunicano la partecipazione all'udienza dei praticanti ai fini del prescritto periodo di pratica forense, indicandone le generalità e possibilmente prevedendo la partecipazione del praticante dallo stesso studio del difensore oppure trasmettendo loro il link di accesso all'aula virtuale;
9. Ai fini conciliativi, i procuratori si impegnano a raccogliere e a spendere i poteri della procura speciale ex art. 185 c.p.c.;
Capo II
Svolgimento dell'udienza da remoto
L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".
Nel verbale di udienza il giudice:
1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n.
247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali consulenti tecnici di ufficio, magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, è che siano presenti fisicamente soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
a) Le parti personalmente parteciperanno all'udienza preferibilmente dallo studio del proprio difensore;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento; fissa udienza di rinvio a data successiva al 30.6.2020;
4. 11 giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolari77nre successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; i difensori devono scansionare e salvare sul proprio dispositivo -che usano per il collegamento e tenere pronto per la condivisione dello schermo- il documento che intendono esibire; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o dì altro strumento di condivisione dei testi;
6. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
7. al termine dell'udienza, il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
8. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
9. Per quanto riguarda la sottoscrizione del verbale di conciliazione dinanzi al giudice, le relative istruzioni potranno essere oggetto di specifiche linee guida elaborate dalle singole sezioni.
Titolo III
UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
Capo I
Attività preliminari all'udienza
1. Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni o del foglio di precisazione delle conclusioni;
2. Il giudice, dopo il periodo di sospensione legale dei termini, al fine di rispettare l'integrità dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. e di quelli di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, avrà cura che le eventuali note di replica di parte attrice non abbiano termine di scadenza anteriore alla data della prima udienza per consentire lo sviluppo delle difese attoree a pena di decadenza, tenuto anche conto della facoltà del convenuto di costituirsi fino al giorno dell'udienza;
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
4. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:
- mantenere la data di udienza già fissata;
- stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
- fissare una data ex novo;
5. Il giudice dovrà redigere un verbale, dando atto di chi ha depositato la nota e provvedendo già contestualmente per l'ulteriore sviluppo della causa o, in alternativa, trattenendo in riserva la decisione; l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio;
6. Il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); dalla data dell'udienza decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione) o dei provvedimenti decisori;
7. 1 difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1):
note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria;
istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
oppure, per la trattazione di udienze di precisazione delle conclusioni, il relativo foglio nel quale potrà essere contenuta la dichiarazione che non si intende accettare il contraddittorio sulle domande nuove eventualmente formulate dalla controparte e potrà essere presente la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.;
8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul P.C.T.;
9. In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti in causa delle note autorizzate o del foglio di precisazione delle conclusioni, si configura mancata comparizione e il giudice provvederà con autonoma ordinanza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. fissando udienza a data successiva al 30.6.2020;
10. Per l'udienza di precisazione delle conclusioni. con provvedimento da comunicare alle parti costituite almeno dieci giorni prima della data prevista per l'udienza, il giudice istruttore informerà le parti che l'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgerà a norma dell'ari 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 1812020, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole conclusioni, che le parti saranno invitate dal giudice a depositare entro cinque giorni prima della data prevista per l'udienza, per consentire alla cancelleria di poter lavorare gli atti telematici in tempo utile per l'udienza successiva; se almeno una delle parti avrà provveduto al deposito telematico delle note scritte contenenti le conclusioni, il giorno previsto per l'udienza il giudice emetterà l'ordinanza a verbale con cui la causa sarà trattenuta in decisione o sarà rimessa al collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi; Se nessuna delle parti avrà provveduto a depositare le conclusioni scritte, il giorno previsto per l'udienza di precisazione delle conclusioni il giudice emetterà un'ordinanza ex art. 309 c.p.c. nella quale provvederà a fissare una nuova udienza fissando udienza a data successiva al 30.6.2020. Dopo la scadenza dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la fase decisoria si svolgerà secondo le disposizioni del codice di procedura civile";
11. Il giudice può disporre lo svolgimento dell'udienza per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio ai sensi della lett. H), salvo opposizione delle parti; il giudice nel decreto con cui detta le modalità di udienza da comunicare anche al consulente tecnico di ufficio nominato- assegna eventualmente dei termini per note autorizzate per formulare brevi osservazioni al quesito già articolato; il giudice adotterà i provvedimenti necessari conseguenziali; nel termine assegnato dal giudice, il consulente tecnico di ufficio depositerà dichiarazione di impegno e accettazione dell'incarico firmati digitalmente e indicazione della data, orario e modalità di inizio delle operazioni peritali; ove le operazioni peritali comportino contatti ravvicinati tra le persone, indicherà una data successiva al 30.6.2020 o ad altra eventualmente stabilita da provvedimenti normativi o del Presidente del Tribunale in ragione dell'emergenza sanitaria in corso; il giudice con successivo provvedimento fisserà i termini di deposito della bozza, per l'invio delle osservazioni all'ausiliario del giudice e per il deposito della relazione definitiva e fisserà l'udienza di prosecuzione;
Capo III
Disposizioni finali
1. Giusto l'art. 88 c.p.c., per ovviare ad eventuali disguidi organizzativi, in ogni caso di deposito di atti di parte, detti atti vanno inviati via p.e.c. alla controparte nella medesima data.
Milano'', 4 maggio 2020.
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